Cassazione Penale, Ordinanza n. 09194/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento pendente davanti al giudice dell'udienza preliminare, due soggetti hanno presentato istanza di ricusazione nei confronti del giudice. La Corte d'appello ha dichiarato l'istanza inammissibile, ritenendo che l'ammissione della produzione documentale richiesta dal pubblico ministero e la mancata risposta a un'eccezione difensiva di inutilizzabilità non integrassero alcuna anticipata manifestazione del convincimento del giudice. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 41, commi 1, 2 e 3, e 127 c.p.p., sostenendo che la dichiarazione di inammissibilità de plano dell'istanza di ricusazione sarebbe stata illegittima perché adottata senza previa udienza camerale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha affermato che le attività processuali contestate, consistenti nell'ammissione di una prova documentale richiesta dal pubblico ministero e nella mancata risposta a un'eccezione di inutilizzabilità, sono atti endoprocedimentali neutri e non costituiscono motivo di ricusazione, perché non rivelano un'indebita anticipazione di giudizio. Di conseguenza è stata ritenuta corretta la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ricusazione con procedura de plano. Ai ricorrenti sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È invocato come parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Disciplina la ricusazione e la sua verifica di ammissibilità; la Corte ritiene corretto che, in presenza di manifesta infondatezza, l'istanza sia dichiarata inammissibile de plano senza udienza camerale.
Richiamato dalla difesa a sostegno della necessità dell'udienza camerale; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva nel caso di manifesta infondatezza della ricusazione.
Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della ricusazione, non ogni provvedimento sfavorevole o ogni scelta processuale del giudice integra una indebita manifestazione di convincimento: gli atti endoprocedimentali, se neutrali rispetto all'esito del giudizio, non sono di regola idonei a fondare la ricusazione.
- Quando la richiesta di ricusazione è manifestamente infondata, la corte competente può dichiararla inammissibile con procedura de plano, senza necessità di previa udienza camerale.
- La deduzione di una violazione delle norme sulla ricusazione deve confrontarsi con la natura dell'atto contestato: solo condotte che rivelino una anticipazione del giudizio o una posizione di pregiudizio possono assumere rilievo ai fini dell'istituto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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