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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09342/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'impugnazione è stata proposta nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 10 aprile 2025. Dal testo emerge solo che il ricorso articolava tre motivi, relativi al giudizio di responsabilità per i reati ascritti e al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione li qualifica tutti come generici, perché privi di un adeguato confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, ritenute esaustive e non illogiche. Non sono indicati nel testo i singoli reati contestati né il contenuto analitico dei motivi.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Viene richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non è dovuta solo se l'inammissibilità non è ascrivibile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare censure generiche sul giudizio di responsabilità o sul trattamento sanzionatorio, senza misurarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Per evitare l'inammissibilità, i motivi di ricorso devono confrontarsi criticamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata; non basta riproporre contestazioni già superate dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l'inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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