Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35823/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ricorre avverso la sentenza del 10 settembre 2025 della Corte d’appello di Catania, che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di cui all’art. 495, comma 1, c.p. Con un unico motivo, reiterando la richiesta già formulata nel giudizio di merito, ha contestato il trattamento sanzionatorio e chiesto la riduzione della pena previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’unico motivo perché investiva una valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione in assenza di arbitrio o di motivazione insufficiente o manifestamente illogica. La Corte d’appello aveva motivato la scelta richiamando la complessiva condotta delittuosa e i plurimi precedenti, ritenendo la soluzione adottata idonea ad assicurare l’adeguatezza della pena concretamente applicata. La condanna è rimasta ferma; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495, comma 1, c.p.

    Rilevato che David Ronsisvalle ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confèrmato la sentenza di primo grado che ha condannato l'imputato per il delitto di cui all'art. 495, comma 1, cod. pen.

    La norma individua il reato per il quale è stata confermata la condanna; la decisione in cassazione non esamina nel merito la configurabilità del reato.

Massime di principio

  • La valutazione del giudice di merito sulla riduzione della pena e sul riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva è discrezionale e non è sindacabile in cassazione quando non sia arbitraria e sia sostenuta da una motivazione sufficiente, lineare e non manifestamente illogica.
  • La motivazione sulla scelta del trattamento sanzionatorio può fondarsi sulla valutazione complessiva della condotta delittuosa e dei precedenti dell’imputato, se tali elementi sono utilizzati per spiegare l’adeguatezza della pena applicata in concreto.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.