Cassazione Penale, Ordinanza n. 05888/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell'udienza preliminare di Ancona ha definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., riconoscendo la continuazione con un reato già giudicato da precedente sentenza e irrogando la pena complessiva di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 6.600 di multa, ritenendo l'imputato colpevole dei reati ascritti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando vizio di omessa motivazione per la mancata disamina di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La censura era formulata in termini generici, senza indicare specificamente quali elementi avrebbero imposto al giudice di pronunciare assoluzione o proscioglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel giudizio definito ex art. 444 c.p.p., la doglianza sulla mancata verifica delle cause di non punibilità o sulla omissione di motivazione in ordine all'art. 129 c.p.p. è inammissibile per genericità se non è accompagnata dall'indicazione puntuale delle ragioni che avrebbero dovuto imporre il proscioglimento. Nel caso concreto il ricorrente non aveva prospettato alcun elemento favorevole trascurato dal giudice di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è il contesto processuale in cui il ricorso viene esaminato; in tale rito la doglianza sull'art. 129 c.p.p. deve essere specifica.
Il giudice deve verificare le eventuali cause di proscioglimento; tuttavia, in cassazione, la censura sulla mancata applicazione della norma è inammissibile se generica e non indica elementi concreti favorevoli all'imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata per legittimare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la censura relativa alla mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non può essere meramente assertiva o generica: deve indicare in modo specifico gli elementi di fatto o di diritto che, se valutati, avrebbero dovuto condurre al proscioglimento.
- La deduzione del vizio di omessa motivazione in ordine all'art. 129 c.p.p. è inammissibile quando il ricorrente non prospetti alcun concreto elemento favorevole trascurato dal giudice di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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