Cassazione Penale, Sentenza n. 36932/2023 del 07/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: Del Prete veniva parzialmente assolto per una distrazione di euro 46.800,00 ma per il resto la condanna per bancarotta fraudolenta impropria (distrazione e documentale specifica) veniva confermata per entrambi, Del Prete (amministratore di diritto) e Fusco (amministratore di fatto). Fusco deduceva (i) vizio processuale per mancata valutazione della richiesta di differimento depositata dal suo difensore nominato il giorno prima dell'udienza; (ii) insufficiente prova circa l'appropriazione degli assegni da €46.800 in assenza di timbro che attestasse la qualità per conto della società; (iii) incertezza rispetto ai prelievi bancari, parte dei quali sarebbero serviti a pagare lavoratori; (iv) assenza del dolo specifico per la bancarotta documentale (sostanziale negligenza nella tenuta delle scritture). Del Prete deduceva (i) mancanza del necessario dolo personale, sostenendo di essere un 'amministratore formalmente nominato' e di non conoscere le distrazioni; (ii) mancanza del dolo specifico per la bancarotta documentale; (iii) violazione del divieto di reformatio in peius perché, nonostante la parziale assoluzione, la pena non sarebbe stata ridotta.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. Rigetta il motivo processuale di Fusco ritenendo tardiva la richiesta di trattazione orale e infondata l'istanza di differimento: la nomina del nuovo difensore il giorno prima non giustificava il rinvio perché i termini per il deposito delle conclusioni erano già decorso e non sussisteva una reale esigenza difensiva. Sostiene la Corte che la valutazione di merito è doppia conforme e non sindacabile in Cassazione: gli assegni con girata di Fusco rinvenuti in banca e l'assenza dell'accredito nella contabilità della società, unitamente alla quietanza in possesso della Sogim, costituiscono indizi compiuti di appropriazione. Anche i prelievi e i bonifici con causali fittizie non sono spiegati plausibilmente dagli imputati; la mancata dimostrazione della destinazione dei fondi avvalora la responsabilità. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ritiene provato il dolo specifico in relazione alla parziale sottrazione delle scritture e alla volontà di occultarne i movimenti; la motivazione delle corti di merito è adeguata. La doglianza di Del Prete sull'assenza di consapevolezza è infondata alla luce delle testimonianze e delle dichiarazioni che mostrano condivisione delle informazioni gestionali; pertanto anche Del Prete è responsabilizzato. La richiesta di riduzione della pena post parziale assoluzione è respinta perché la pena era già determinata al minimo edittale compatibilmente con le attenuanti riconosciute; una ulteriore riduzione avrebbe portato a una pena non legale. Per l'inammissibilità dei ricorsi sono liquidate le spese e condannati i ricorrenti a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiesta di formulazione dei motivi nei limiti necessari per la motivazione; la Corte rileva che i ricorsi rispettano tale onere formale.
Rinvio e termini a difesa: il diniego di termini a difesa non determina nullità se la richiesta non risponde a una reale esigenza difensiva e il diritto alla difesa non risulta menomato.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (e successive modifiche/estensioni)
Disciplina delle istanze di trattazione orale e dei termini emergenziali: la Corte applica i termini dilatori e dichiara tardiva la richiesta di trattazione orale.
art. 23-bis, comma 2, d.l. 137/2020
Termine per il deposito delle conclusioni (cinque giorni antecedenti l'udienza): rilevante per valutare l'utilità del differimento richiesto dal nuovo difensore.
Configurazione della bancarotta fraudolenta (patrimoniale e documentale): si distingue tra la fattispecie di sottrazione/distruzione delle scritture (che richiede dolo specifico) e la tenuta irregolare che rende impossibile la ricostruzione (che può richiedere dolo generico). La Corte ritiene provato il dolo specifico per la documentale nel caso di parziale sottrazione finalizzata all'occultamento.
Riferimento all'aggravante e alla valutazione del pregiudizio per i creditori in rapporto alla configurazione del reato e alla quantificazione della pena; la Corte ritiene coerente la motivazione sul pericolo per i creditori.
Norma sulla diminuzione della pena in caso di parziale assoluzione rispetto alla sentenza di primo grado: la Corte osserva che la riduzione invocata non può condurre a una pena inferiore al minimo legale ove già determinata nel minimo edittale.
art. 616 cod. proc. pen. (modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)
Condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili.
Massime di principio
- La nomina tardiva di un nuovo difensore e la richiesta di rinvio sono inefficaci se i termini per il deposito delle conclusioni sono già decorso e non sussiste una concreta esigenza difensiva: il giudice può rifiutare il differimento senza che ciò configuri nullità quando il diritto alla difesa non venga effettivamente compromesso.
- In Cassazione la valutazione degli elementi di fatto compiuta in doppia conforme (tribunale e corte d'appello) è difficilmente sindacabile: dubbi probatori che implicherebbero una rivalutazione delle prove sono inammissibili salvo manifeste illogicità o contraddizioni.
- Per la configurazione della bancarotta distrattiva è determinante la mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione dei beni o dei mezzi prelevati: la mancata contabilizzazione, la rinvenuta girata/quietanza e l'assenza di giustificazioni sono indizi forti di appropriazione.
- La bancarotta documentale presenta due profili: la sottrazione/distruzione delle scritture, che richiede dolo specifico, e la tenuta irregolare che impedisce la ricostruzione, che può richiedere dolo generico. La mera irreperibilità dei soggetti non è di per sé sufficiente a provare il dolo specifico senza elementi integrativi.
- Il principio del divieto di reformatio in peius ha limiti: la riduzione della pena a seguito di parziale assoluzione in appello non può avere effetto se la pena già applicata è stata calcolata al minimo edittale in funzione di attenuanti riconosciute, evitando così l'imposizione di una pena illegale.
- Le istanze procedurali avanzate tardivamente (es. richiesta di trattazione orale, nomine difensive dell'ultimo minuto) possono comportare la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto se utilizzate per incidere sui tempi e sulla regolarità del processo senza giustificati motivi di difesa.
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