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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36932/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: Del Prete veniva parzialmente assolto per una distrazione di euro 46.800,00 ma per il resto la condanna per bancarotta fraudolenta impropria (distrazione e documentale specifica) veniva confermata per entrambi, Del Prete (amministratore di diritto) e Fusco (amministratore di fatto). Fusco deduceva (i) vizio processuale per mancata valutazione della richiesta di differimento depositata dal suo difensore nominato il giorno prima dell'udienza; (ii) insufficiente prova circa l'appropriazione degli assegni da €46.800 in assenza di timbro che attestasse la qualità per conto della società; (iii) incertezza rispetto ai prelievi bancari, parte dei quali sarebbero serviti a pagare lavoratori; (iv) assenza del dolo specifico per la bancarotta documentale (sostanziale negligenza nella tenuta delle scritture). Del Prete deduceva (i) mancanza del necessario dolo personale, sostenendo di essere un 'amministratore formalmente nominato' e di non conoscere le distrazioni; (ii) mancanza del dolo specifico per la bancarotta documentale; (iii) violazione del divieto di reformatio in peius perché, nonostante la parziale assoluzione, la pena non sarebbe stata ridotta.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. Rigetta il motivo processuale di Fusco ritenendo tardiva la richiesta di trattazione orale e infondata l'istanza di differimento: la nomina del nuovo difensore il giorno prima non giustificava il rinvio perché i termini per il deposito delle conclusioni erano già decorso e non sussisteva una reale esigenza difensiva. Sostiene la Corte che la valutazione di merito è doppia conforme e non sindacabile in Cassazione: gli assegni con girata di Fusco rinvenuti in banca e l'assenza dell'accredito nella contabilità della società, unitamente alla quietanza in possesso della Sogim, costituiscono indizi compiuti di appropriazione. Anche i prelievi e i bonifici con causali fittizie non sono spiegati plausibilmente dagli imputati; la mancata dimostrazione della destinazione dei fondi avvalora la responsabilità. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ritiene provato il dolo specifico in relazione alla parziale sottrazione delle scritture e alla volontà di occultarne i movimenti; la motivazione delle corti di merito è adeguata. La doglianza di Del Prete sull'assenza di consapevolezza è infondata alla luce delle testimonianze e delle dichiarazioni che mostrano condivisione delle informazioni gestionali; pertanto anche Del Prete è responsabilizzato. La richiesta di riduzione della pena post parziale assoluzione è respinta perché la pena era già determinata al minimo edittale compatibilmente con le attenuanti riconosciute; una ulteriore riduzione avrebbe portato a una pena non legale. Per l'inammissibilità dei ricorsi sono liquidate le spese e condannati i ricorrenti a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Richiesta di formulazione dei motivi nei limiti necessari per la motivazione; la Corte rileva che i ricorsi rispettano tale onere formale.

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Rinvio e termini a difesa: il diniego di termini a difesa non determina nullità se la richiesta non risponde a una reale esigenza difensiva e il diritto alla difesa non risulta menomato.

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (e successive modifiche/estensioni)

    Disciplina delle istanze di trattazione orale e dei termini emergenziali: la Corte applica i termini dilatori e dichiara tardiva la richiesta di trattazione orale.

  • art. 23-bis, comma 2, d.l. 137/2020

    Termine per il deposito delle conclusioni (cinque giorni antecedenti l'udienza): rilevante per valutare l'utilità del differimento richiesto dal nuovo difensore.

  • art. 216 legge fallimentare

    Configurazione della bancarotta fraudolenta (patrimoniale e documentale): si distingue tra la fattispecie di sottrazione/distruzione delle scritture (che richiede dolo specifico) e la tenuta irregolare che rende impossibile la ricostruzione (che può richiedere dolo generico). La Corte ritiene provato il dolo specifico per la documentale nel caso di parziale sottrazione finalizzata all'occultamento.

  • art. 219 legge fallimentare

    Riferimento all'aggravante e alla valutazione del pregiudizio per i creditori in rapporto alla configurazione del reato e alla quantificazione della pena; la Corte ritiene coerente la motivazione sul pericolo per i creditori.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Norma sulla diminuzione della pena in caso di parziale assoluzione rispetto alla sentenza di primo grado: la Corte osserva che la riduzione invocata non può condurre a una pena inferiore al minimo legale ove già determinata nel minimo edittale.

  • art. 616 cod. proc. pen. (modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)

    Condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili.

Massime di principio

  • La nomina tardiva di un nuovo difensore e la richiesta di rinvio sono inefficaci se i termini per il deposito delle conclusioni sono già decorso e non sussiste una concreta esigenza difensiva: il giudice può rifiutare il differimento senza che ciò configuri nullità quando il diritto alla difesa non venga effettivamente compromesso.
  • In Cassazione la valutazione degli elementi di fatto compiuta in doppia conforme (tribunale e corte d'appello) è difficilmente sindacabile: dubbi probatori che implicherebbero una rivalutazione delle prove sono inammissibili salvo manifeste illogicità o contraddizioni.
  • Per la configurazione della bancarotta distrattiva è determinante la mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione dei beni o dei mezzi prelevati: la mancata contabilizzazione, la rinvenuta girata/quietanza e l'assenza di giustificazioni sono indizi forti di appropriazione.
  • La bancarotta documentale presenta due profili: la sottrazione/distruzione delle scritture, che richiede dolo specifico, e la tenuta irregolare che impedisce la ricostruzione, che può richiedere dolo generico. La mera irreperibilità dei soggetti non è di per sé sufficiente a provare il dolo specifico senza elementi integrativi.
  • Il principio del divieto di reformatio in peius ha limiti: la riduzione della pena a seguito di parziale assoluzione in appello non può avere effetto se la pena già applicata è stata calcolata al minimo edittale in funzione di attenuanti riconosciute, evitando così l'imposizione di una pena illegale.
  • Le istanze procedurali avanzate tardivamente (es. richiesta di trattazione orale, nomine difensive dell'ultimo minuto) possono comportare la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto se utilizzate per incidere sui tempi e sulla regolarità del processo senza giustificati motivi di difesa.

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