Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 41085/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che possa dirsi proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, in sostanza, censure sulla mancata esclusione della recidiva e sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è generico e meramente riproduttivo di profili di doglianza già esaminati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici ritenuti corretti. Dal testo non emergono i fatti di reato originariamente contestati, se non la sola questione del giudizio sulla recidiva e della pena.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorra l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma per la Cassa delle ammende non opera se l'inammissibilità non è imputabile a colpa del ricorrente; nel caso concreto la Corte esclude tale evenienza.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le doglianze in tema di esclusione della recidiva e di dosimetria della pena non possono essere formulate in modo generico, ma devono indicare puntualmente gli errori logici o giuridici della decisione di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, questi è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.