Cassazione Penale, Ordinanza n. 35270/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputata ha impugnato la decisione della Corte d’appello di Baridato che ne aveva confermato la responsabilità penale per una condotta di occupazione prolungata di un immobile assegnato a una famiglia, impedendo agli assegnatari di entrarvi e di completare i lavori di ristrutturazione. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dello stato di necessità e alla valutazione della concreta offensività della condotta. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano reiterative e, comunque, manifestamente infondate: la decisione di merito aveva escluso la scriminante valorizzando la durata dell’occupazione, l’assenza di prova che l’imputata avesse tentato di affrontare l’indigenza tramite servizi pubblici di assistenza economica o abitativa e la finalità di soddisfare in via definitiva le proprie esigenze abitative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché il primo e il secondo motivo erano reiterativi e manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d’appello sull’insussistenza dello stato di necessità, in particolare per il venir meno dei requisiti di attualità e transitorietà del pericolo richiesti dall’art. 54 c.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
risultando così evidente il venir meno del requisito dell’attualità e transitorietà del pericolo richiesto dall’art. 54 cod. pen.
Lo stato di necessità richiede un pericolo attuale e transitorio; non ricorre quando l’occupazione dell’immobile è prolungata e diretta a soddisfare stabilmente le esigenze abitative, senza prova di tentativi di ricorso ai servizi pubblici di assistenza economica o abitativa.
Massime di principio
- Lo stato di necessità non è configurabile quando la condotta è diretta a soddisfare in via definitiva esigenze abitative, poiché viene meno il requisito della transitorietà del pericolo.
- La protratta occupazione di un immobile assegnato ad altri, tale da impedire agli assegnatari di accedervi e di completare i lavori di ristrutturazione, può escludere l’attualità del pericolo necessario per la scriminante, soprattutto in assenza di prova di tentativi di ricorrere ai servizi pubblici di assistenza economica o abitativa.
- Sono inammissibili le censure di legittimità che reiterano doglianze già esaminate nei gradi di merito; nel caso deciso, i motivi reiterativi sono stati inoltre ritenuti manifestamente infondati in ragione della motivazione logica e giuridicamente corretta della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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