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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18756/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di legittimità l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 30/09/2025 deducendo un solo motivo: la mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., invocata in relazione al fatto di sottrazione di un bene di modesto valore. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era manifestamente infondata in diritto, poiché il diniego dell'attenuante era sorretto da una motivazione non manifestamente illogica, basata sui precedenti dell'imputato, sul valore del bene sottratto e sulla complessiva gravità della condotta.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere legittimamente negata quando il giudice di merito dia motivazione non illogica valorizzando precedenti dell'imputato, valore del bene sottratto e gravità complessiva della condotta.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura di legittimità sul mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è inammissibile o manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione congrua e priva di evidenti illogicità.
  • Ai fini del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. è legittimo valorizzare, in chiave complessiva, i precedenti dell'imputato, il valore del bene sottratto e la gravità della condotta.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, di regola, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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