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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28676/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di furto aggravato per mancanza di querela e aveva rideterminato la pena per il residuo reato di lesioni personali aggravate. Con l'unico motivo ha dedotto la carenza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto spiegare perché non riteneva applicabile l'art. 129 c.p.p. La censura è stata ritenuta del tutto assertiva e non correlata al caso concreto, quindi generica.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La sua applicazione era evocata dal ricorrente, ma la Corte ha rilevato che la doglianza era meramente assertiva e non spiegava in che modo il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciarsi; non emerge una specifica violazione della norma.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 624 c.p.p.

    Non citato nel testo fornito.

  • art. 623 c.p.p.

    Non citato nel testo fornito.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e correlato alle ragioni della decisione impugnata; una censura formulata in termini meramente assertivi è genericamente inammissibile.
  • Quando il ricorso è manifestamente inammissibile, alla declaratoria segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. richiede di indicare in modo concreto perché, sulla base degli atti, il giudice avrebbe dovuto immediatamente prosciogliere l'imputato; un richiamo astratto non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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