Cassazione Civile, Ordinanza n. 25618/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La rottura progressiva della condotta fognaria condominiale nel tratto interno ai locali di proprietà esclusiva di un condomino, adibiti ad armeria, rese necessari lavori eseguiti da un'impresa, che emise una fattura intestata al Condominio di € 6.466 oltre IVA per il rifacimento della fognatura e una fattura intestata all'armeria di € 24.982,80 IVA inclusa per manutenzione straordinaria. L'assicuratore del Condominio versò al condomino € 2.795, trattenuti da quest'ultimo in acconto sul maggior danno all'immobile. Il Condominio agì in restituzione, sostenendo che la somma fosse destinata al pagamento dell'impresa; il condomino resistette e chiese in via riconvenzionale il risarcimento dei danni. Il Tribunale accolse la domanda del Condominio, ritenendo che i lavori di ripristino dei locali fossero compresi nella fattura intestata al Condominio; la Corte d'appello confermò. Con ordinanza n. 2751/2019 la Cassazione cassò con rinvio per difetto di motivazione, poiché non erano state esaminate comparativamente le fatture e il costo dei ripristini era stato ricavato per differenza contabile. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Ancona esaminò le fatture alla luce della CTU e concluse che la fattura intestata al Condominio riguardava soltanto il ripristino della fognatura; scorporò dalla fattura intestata all'armeria le voci conseguenti al danno, quantificate in € 10.853 oltre IVA, e condannò il Condominio a pagare € 13.023,60, detratto l'acconto di € 2.795. Pose inoltre a carico del Condominio due terzi delle spese di tutti i gradi, liquidando specificamente € 6.300 per il precedente giudizio di legittimità e € 2.935 per il rinvio. Il Condominio ricorse per cassazione con cinque motivi: (1) nullità per deliberazione della sentenza prima della scadenza dei termini per le memorie di replica, in violazione degli artt. 101, 190, 155, commi 4 e 5, e 352 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost.; (2) motivazione inesistente o apparente e violazione delle norme sulla CTU, assumendo che il giudice si fosse discostato dalle risultanze peritali senza motivazione; (3) omesso esame della comparazione delle fatture e violazione delle norme sulle prove e sulla CTU; (4) contrasto tra motivazione e dispositivo nella statuizione sulle spese, poiché la motivazione menzionava la compensazione di due terzi mentre il dispositivo poneva due terzi a carico del Condominio; (5) violazione della disciplina dei parametri forensi e dell'art. 91 c.p.c., per la liquidazione di € 6.300 relativa al precedente giudizio di cassazione, ritenuta eccedente i limiti applicabili e non motivata.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: lo storico del fascicolo, producibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c. perché relativo alla dedotta nullità, dimostrava che entrambe le parti avevano depositato le memorie il 12 aprile 2021 e che il fascicolo era stato rimesso al collegio il 15 aprile; la deliberazione era quindi intervenuta dopo la scadenza dei termini e non vi era stata lesione del contraddittorio. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: la Corte di rinvio aveva esaminato comparativamente le due fatture alla luce della CTU, delle testimonianze e delle voci documentate, con motivazione non apparente e conforme alle indicazioni della precedente cassazione; le censure chiedevano in realtà una nuova valutazione del merito e delle prove. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo: non sussisteva un effettivo contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché la motivazione enunciava il criterio della soccombenza globale e il dispositivo poneva coerentemente due terzi delle spese a carico del Condominio, parte prevalentemente soccombente; il riferimento alla compensazione di due terzi era un lapsus calami, da intendersi come compensazione di un terzo. Ha accolto per quanto di ragione il quinto motivo: la domanda riconvenzionale quantificata in € 11.058 collocava la causa nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000; la liquidazione di € 6.300 per il precedente giudizio di legittimità eccedeva il massimo ricavabile dai parametri applicabili e non era accompagnata da specifica motivazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese del precedente giudizio di legittimità e ha rinviato alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Il controricorrente ha prodotto lo storico del fascicolo del giudizio di rinvio, e la produzione è ammessa dall’art. 372 c.p.c., perché il documento attiene alla nullità della sentenza impugnata.
È ammessa in cassazione la produzione di un documento relativo alla nullità della sentenza impugnata.
Dallo storico risulta che il termine per le memorie di replica scadeva il 12/04/2021, che entrambe le parti le hanno depositate in quel giorno, che il fascicolo è stato rimesso al collegio per la decisione il 15/04/2021 e che il collegio è stato designato il 05/06/2021.
La deliberazione successiva alla scadenza dei termini per le memorie conclusionali e di replica esclude, nel caso concreto, la dedotta lesione del contraddittorio per deliberazione anticipata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte del rinvio ha adempiuto alle indicazioni impartite da questa Corte con l’ordinanza n. 2751/2019, procedendo all’esame comparato delle fatture n. 9/2006 e n. 14/2006 alla luce della consulenza tecnica, delle deposizioni testimoniali e della descrizione oggettiva delle voci, e ha rideterminato l’importo con una motivazione che dà conto delle convergenti risultanze istruttorie.
La motivazione è sufficiente quando rende comprensibile il percorso decisorio e dà conto delle risultanze istruttorie convergenti; non è apparente se consente di ricostruire le ragioni della decisione.
Le censure, sotto l’apparenza del vizio di motivazione e dell’omesso esame, sollecitano un riesame del merito e una diversa valutazione delle prove, non consentiti in sede di legittimità; la motivazione, presente e non meramente apparente, supera il minimo costituzionale (Cass. SU 8053/2014).
Le doglianze sulla valutazione delle prove non consentono di ottenere in cassazione un nuovo esame del merito.
La motivazione non reca una statuizione autonoma sulle spese: enuncia il canone della soccombenza riferita all’esito globale del giudizio e ne trae che la riforma parziale della sentenza di primo grado incide in misura apprezzabile sulla valutazione complessiva. È il solo dispositivo a statuire, e la percentuale che esso pone a carico del Condominio è l’unica coerente con quel canone, essendo il Condominio la parte prevalentemente soccombente all’esito del rinvio.
Non sussiste nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo quando la statuizione dispositiva è univoca e coerente con il criterio enunciato in motivazione; un riferimento incompatibile nella motivazione può costituire un lapsus calami.
La sentenza impugnata ha liquidato in € 6.300 le spese del giudizio di legittimità senza indicarne le ragioni.
La liquidazione delle spese deve rispettare i parametri applicabili e, quando supera i limiti ordinari consentiti, deve essere specificamente motivata.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Nel testo dell’art. 4 co. 1 d.m. n. 55 del 2014 anteriore al d.m. n. 147 del 2022, applicabile ratione temporis, i valori medi potevano essere aumentati di regola fino all’80 per cento, e il superamento di quel limite esigeva una specifica motivazione (Cass. 1421/2021).
Nel testo applicabile ratione temporis, i valori medi dei compensi potevano essere aumentati di regola fino all’80 per cento; il superamento di tale limite richiedeva una motivazione specifica.
Massime di principio
- La produzione in cassazione di documenti è ammessa ai sensi dell'art. 372 c.p.c. quando il documento è relativo alla nullità della sentenza impugnata.
- La dedotta deliberazione anticipata della sentenza rispetto alla scadenza dei termini per le memorie non determina lesione del contraddittorio se dagli atti risulta che la decisione è stata assunta dopo la scadenza dei termini e dopo il deposito delle memorie.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie mediante censure che, pur formulate come vizi di motivazione o omesso esame, sollecitano un riesame del merito.
- Non sussiste contrasto invalidante tra motivazione e dispositivo quando il dispositivo contiene una statuizione univoca coerente con il criterio decisorio esposto; un'indicazione incongrua nella motivazione può essere qualificata come lapsus calami.
- La liquidazione dei compensi forensi oltre il limite ordinario di aumento dei valori medi consentito dai parametri applicabili ratione temporis richiede una specifica motivazione; la parte soccombente non ha, per ciò solo, diritto alla liquidazione dei valori medi.
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