Cassazione Penale, Sentenza n. 31283/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda il legale rappresentante e amministratore unico di una società poi dichiarata fallita, condannato in primo grado e poi in appello per bancarotta fraudolenta documentale e per due ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte d'appello ha rideterminato la pena in anni 3 e mesi 2 di reclusione, con pene accessorie e interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, confermando nel resto la responsabilità. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite difensore, articolava quattro motivi: 1) vizio di motivazione sulla bancarotta documentale per la sottrazione o distruzione del libro dei beni ammortizzabili, deducendo che quel registro non avrebbe avuto reale funzione informativa nel caso concreto e che mancava il dolo specifico; 2) violazione dell'art. 216 l. fall. e travisamento della prova sulla bancarotta patrimoniale per distrazione della somma di euro 3.200.000 erogata in forza di un mutuo fondiario di scopo, sostenendo che le somme erano entrate nella società ed erano state impiegate per spese ordinarie e pagamenti di debiti societari; 3) ulteriore vizio motivazionale sulla stessa distrazione, con riferimento alla necessaria pericolosità concreta della condotta e alla sua collocazione temporale, poiché i fatti sarebbero avvenuti quando la società era ancora in bonis; 4) vizio di motivazione sulla bancarotta patrimoniale per distrazione di attrezzature di cantiere, sostenendo che mancava prova della sottrazione e che i beni erano in leasing, quindi non suscettibili di distrazione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, con assorbimento del terzo, osservando che, quanto alla bancarotta documentale, la sentenza di merito non aveva spiegato in modo logico come la sottrazione del libro dei beni ammortizzabili potesse essere strumentale al fine di occultare vicende relative a beni in leasing, che ordinariamente non sono censiti nel libro cespiti; quanto alla distrazione del mutuo, ha affermato che l'uso difforme da un mutuo di scopo può rilevare contrattualmente ma non integra di per sé distrazione finché non si dimostri l'impiego in destinazioni prive di vantaggio per la fallita, e ha rilevato che la motivazione non si confrontava adeguatamente con la consulenza difensiva sulla destinazione delle somme a finalità societarie. Ha invece rigettato il quarto motivo, ritenendo corretta la motivazione sulla distrazione delle attrezzature in leasing, perché la sottrazione o mancata restituzione del bene in leasing può integrare pregiudizio patrimoniale per la massa fallimentare. Dispositivo finale: annullamento con rinvio limitatamente ai capi 1 e 2 ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli; rigetto nel resto; conseguente necessità di nuova valutazione anche del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 1) e 2), cioè la bancarotta fraudolenta documentale e la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione della somma di euro 3.200.000, disponendo rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Ha rigettato il ricorso nel resto, confermando quindi definitivamente l'accertamento di responsabilità per il capo 3), relativo alla distrazione delle attrezzature di cantiere. Il giudice di rinvio dovrà anche rideterminare in via consequenziale il complessivo trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
La prima ipotesi della bancarotta fraudolenta documentale richiede la sottrazione, distruzione o falsificazione di libri o altre scritture contabili con dolo specifico di profitto o danno; la bancarotta patrimoniale richiede invece la distrazione o l'occultamento di beni sociali con pregiudizio per la massa.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare l'esposizione dei motivi di ricorso nei limiti consentiti.
art. 2214, secondo comma, cod. civ.
Le scritture contabili relativamente obbligatorie restano rilevanti se dovute in relazione alle dimensioni dell'impresa.
I libri sociali ivi elencati non sono di regola oggetto della bancarotta documentale fraudolenta, salvo che nel caso concreto risultino funzionali alla ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta documentale specifica ex art. 216 l. fall. non si esaurisce nella mera scomparsa dei libri, ma richiede che la condotta di sottrazione, distruzione o falsificazione sia sorretta da dolo specifico di ingiusto profitto o di pregiudizio ai creditori, da desumere da circostanze ulteriori e non dal solo evento di sparizione delle scritture.
- Possono costituire oggetto della bancarotta documentale fraudolenta non solo le scritture obbligatorie, ma anche documenti contabili o libri facoltativi, purché nel caso concreto siano funzionali alla ricostruzione della gestione o del patrimonio dell'impresa; restano invece fuori, in via generale, i libri sociali che non abbiano tale funzione.
- Quando la sentenza individua il dolo specifico nell'occultamento di vicende relative a beni in leasing, deve spiegare in modo logicamente coerente come il documento sottratto sia concretamente strumentale a tale occultamento, specie se quel documento normalmente non contiene registrazioni riferite a quei beni.
- In materia di bancarotta patrimoniale, l'utilizzo di una somma proveniente da un mutuo di scopo per finalità diverse da quelle pattuite può integrare illecito contrattuale o frode verso il finanziatore, ma non costituisce automaticamente distrazione fallimentare: occorre verificare se la somma sia stata impiegata in destini privi di vantaggio per la fallita.
- La prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni o delle somme, ma il giudice deve confrontarsi con specifiche allegazioni difensive e con eventuali consulenze che indichino l'effettivo impiego in finalità aziendali o la restituzione dei beni.
- Il fatto che un bene sia detenuto in leasing non esclude la rilevanza della sua sottrazione o mancata restituzione ai fini della bancarotta patrimoniale, perché il contratto di leasing attribuisce all'utilizzatore una posizione giuridicamente rilevante e la perdita del bene può pregiudicare la massa fallimentare.
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