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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 8274 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza n. 544/34/09 del 30 novembre 2009 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che aveva ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento per maggiore imposta sulla pubblicità 2001 e relative sanzioni. Con due motivi, trattati congiuntamente, il Comune ha sostenuto che l’aumento tariffario disposto dal D.P.C.M. 16 febbraio 2001, efficace dal 1° marzo 2001, fosse immediatamente applicabile senza una delibera comunale di recepimento, anche in ragione della disciplina speciale del D.Lgs. n. 507 del 1993 e in deroga al principio di irretroattività tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, benché il D.P.C.M. avesse rideterminato le tariffe dal 1° marzo 2001, la loro concreta applicazione richiedeva una specifica delibera comunale di recepimento: in mancanza, restavano prorogate le tariffe precedenti. La delibera poteva essere adottata entro il 31 marzo per applicare le nuove tariffe dal 1° gennaio dello stesso anno; se adottata successivamente, le tariffe avrebbero potuto valere solo dall’anno seguente, quindi dal 2002 nel caso considerato. L’applicazione retroattiva non poteva essere introdotta dal solo D.P.C.M., atto amministrativo. È così rimasta ferma la decisione della CTR sull’illegittimità dell’accertamento; nessuna statuizione sulle spese, poiché il contribuente non ha partecipato al giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 3, comma 5

    Da questa disposizione, di rango primario, si evince dunque che le tariffe in questione devono essere fatte oggetto di una specifica delibera comunale; la cui emanazione - soltanto - legittima l'applicazione retroattiva (dalla data di adozione al 1 gennaio del medesimo anno) di una tariffa che, altrimenti, non potrebbe sottrarsi al regime generale di irretroattività della norma impositiva.

    La tariffa aggiornata richiede una delibera comunale di recepimento. Solo tale delibera consente di applicare la tariffa, nell’ambito dell’anno in cui è adottata, dal 1° gennaio; senza delibera, continuano a valere le tariffe precedenti.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 37, comma 1

    Ferma dunque restando la vigenza della rideterminazione tariffaria dal 1 marzo 2001 (data a partire dalla quale le nuove tariffe potevano essere recepite dalle amministrazioni comunali), la concreta applicabilità di essa presuppone che, secondo quanto stabilito dalla legge istitutiva, intervenga una delibera di recepimento da parte del Comune; in assenza della quale "si intendono prorogate di anno in anno" le tariffe già adottate.

    Il decreto ministeriale può rideterminare le tariffe e stabilire da quando siano disponibili per il recepimento, ma non rende da solo applicabili le nuove tariffe nei singoli Comuni: occorre la deliberazione comunale prevista dalla disciplina.

  • D.P.C.M. 16 febbraio 2001

    La tesi di parte ricorrente contrasta con il sistema normativo così delineato, configurando una fattispecie di retroattività impositiva introdotta - in contrasto con la legge - da un atto di natura amministrativa (risultando, in proposito, irrilevante che si tratti di atto promanante da un organo centrale sovraordinato all'amministrazione comunale).

    Il D.P.C.M. rideterminava le tariffe e ne fissava la decorrenza dal 1° marzo 2001, ma, quale atto amministrativo, non poteva derogare alla legge introducendo da solo un’applicazione retroattiva dell’imposta.

  • L. n. 212 del 2000, art. 3

    Da questa disposizione, di rango primario, si evince dunque che le tariffe in questione devono essere fatte oggetto di una specifica delibera comunale; la cui emanazione - soltanto - legittima l'applicazione retroattiva (dalla data di adozione al 1 gennaio del medesimo anno) di una tariffa che, altrimenti, non potrebbe sottrarsi al regime generale di irretroattività della norma impositiva.

    Il regime generale di irretroattività delle norme tributarie impedisce di applicare retroattivamente le nuove tariffe in assenza della specifica base legislativa e della delibera comunale richiesta dalla disciplina speciale.

Massime di principio

  • Quando una norma attribuisce a un’autorità centrale il potere di aggiornare tariffe tributarie, occorre verificare se la legge richieda anche un atto locale di recepimento: il decreto di aggiornamento non sostituisce automaticamente tale atto.
  • In assenza della delibera comunale prescritta, si applicano le tariffe già vigenti; l’aggiornamento non può essere imposto retroattivamente sulla sola base del decreto amministrativo.
  • Se la disciplina consente la delibera entro una certa data per applicare le tariffe dal 1° gennaio dello stesso anno, una delibera adottata oltre il termine non può produrre quell’effetto retroattivo e può valere, secondo il caso deciso, dall’anno successivo.

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