Cassazione Penale, Sentenza n. 42634/2022 del 10/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Milano: Gianella deduceva carenza di motivazione circa il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che il giudice di rinvio avesse dedotto il dolo in modo tautologico dalla responsabilità già accertata per il cagionamento doloso del fallimento e senza valutare il lungo periodo di inerzia della società; entrambi i ricorrenti contestavano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, rilevando che il risarcimento integrale del danno intervenuto durante il processo d'appello non era stato preso in considerazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (relativo al dolo specifico) ritenendo che la sentenza impugnata abbia motivatamente individuato il dolo specifico di Gianella collegando la sottrazione/occultamento della contabilità al disegno fraudolento connesso alla natura "scatola vuota" della società e alla gestione finalizzata al depauperamento dell'attivo. Ha invece accolto il secondo motivo (attenuanti generiche), constatando che il giudice del rinvio non ha esaminato espressamente il profilo del risarcimento integrale del danno, già censurato in precedenza e non valutato nel giudizio di rinvio; perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuova valutazione su quel punto. Di conseguenza il ricorso di Di Domenico (e in parte quello di Gianella) è stato accolto quanto alla mancata valutazione delle attenuanti; il ricorso di Gianella è stato altrimenti respinto.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 217, comma secondo
La bancarotta semplice può integrarsi anche per colpa; il dolo non è necessario per la fattispecie semplice e la norma è interpretata in senso tale che l'omessa o irregolare tenuta delle scritture, con negligenza o volontarietà, può bastare per l'integrazione del reato.
legge fallimentare, art. 216, comma primo, n. 2
La bancarotta fraudolenta documentale richiede dolo specifico: oltre alla volontarietà della condotta (es. sottrazione/occultamento della contabilità) è necessario il fine fraudolento (profitto dell'agente o pregiudizio per i creditori). La Corte ha confermato che, nel caso di specie, tale dolo specifico è stato adeguatamente dimostrato sul piano indiziario.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche e attribuisce al giudice un potere discrezionale da motivare; la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice del rinvio di esaminare espressamente il sopravvenuto risarcimento del danno ai fini dell'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Per il reato di bancarotta fraudolenta documentale è necessario provare il dolo specifico (finalità di profitto o di danno per i creditori); l'esistenza di un reato connaturato o antecedente può costituire un indizio ma non sostituisce una motivazione autonoma e non tautologica.
- La bancarotta semplice può essere integrata anche per colpa: omesse o irregolari scritture contabili possono rientrare in tale fattispecie senza bisogno di provare uno scopo fraudolento.
- Il giudice che valuta le attenuanti generiche deve esaminare ed esplicitare in motivazione ogni circostanza sopravvenuta rilevante (es. risarcimento integrale del danno); il mancato esame può comportare l'annullamento parziale della sentenza e rinvio per nuovo giudizio.
- Il risarcimento integrale del danno compiuto dagli imputati durante il processo è un elemento di sicuro rilievo ai fini della concessione delle attenuanti generiche, e va ponderato nel bilanciamento motivato dell'intensità del dolo e degli altri fattori personali e processuali.
- In caso di rinvio dopo annullamento della Cassazione il giudice di merito deve colmare puntualmente i deficit motivazionali indicati dalla Suprema Corte; le conclusioni tratte in sede di rinvio devono essere supportate da indizi concreti e non da mere ripetizioni delle valutazioni già censurate.
Testo integrale
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