Ordinanza n. 1845/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Ministero dell'Interno, datato 9 dicembre 2025 (trasmesso a mezzo mail il successivo 18 dicembre 2025 e acquisito in data 30 dicembre 2025), con cui l’amministrazione ha dichiarato il ricorrente cessato dalla posizione di fuori ruolo e “trasferito d’ufficio con decorrenza immediata, ai sensi dell’art. 55, presso la Questura di Roma” nonché del provvedimento, ove esistente, con cui è stata rigettata la richiesta di proroga del collocamento fuori ruolo ex legge n. 1114 del 27 luglio 1962, avanzata dal ricorrente in data 31 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di cessazione dalla posizione di fuori ruolo e trasferimento d'ufficio immediato presso la Questura di Roma, nonché eventuale diniego della proroga del fuori ruolo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Ministero dell'Interno del 9 dicembre 2025, trasmesso il 18 dicembre 2025 e acquisito il 30 dicembre 2025, con cui è stato dichiarato cessato dalla posizione di fuori ruolo e trasferito d'ufficio con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 55, presso la Questura di Roma. È stato inoltre impugnato l'eventuale provvedimento di rigetto della richiesta di proroga del collocamento fuori ruolo presentata il 31 luglio 2025. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le questioni sottese al ricorso necessitano di approfondimento nella sede di merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza e, nella valutazione cautelare, ha considerato necessario approfondire le questioni controverse nella fase di merito. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha ravvisato i presupposti cautelari con riferimento al periculum in mora e ha confermato la sospensione del provvedimento impugnato già disposta con decreto cautelare del 20 febbraio 2026, n. 1155, fino alla decisione di merito. Ha fissato l'udienza pubblica del 20 ottobre 2026 e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per confermare la sospensione dell'atto impugnato.
art. 55 del provvedimento normativo richiamato nel decreto impugnato
Il decreto impugnato richiama tale disposizione quale base del trasferimento d'ufficio, ma il testo dell'ordinanza non identifica il relativo testo normativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti della parte interessata e per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando le questioni sottese a una domanda cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può confermare la misura cautelare sino all'udienza di merito, rinviando a tale sede l'esame approfondito delle censure.
- La conferma della sospensione cautelare richiede una valutazione comparativa degli interessi contrapposti e la sussistenza di un pregiudizio cautelare; nel caso esaminato il TAR ha ritenuto integrati i presupposti con riguardo al periculum in mora.
- La sospensione cautelare già disposta in via monocratica può essere confermata dal collegio fino all'udienza pubblica fissata per la trattazione del merito.
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