Cassazione Penale, Ordinanza n. 31383/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto personalmente dal condannato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non assenti profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)
La controversia
La vicenda riguarda il rigetto, da parte del magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, di un'istanza di licenza trattamentale presentata da un condannato. Avverso tale decreto l'interessato ha proposto impugnazione, poi riqualificata dal Tribunale di sorveglianza di Napoli come ricorso per cassazione e trasmessa alla Suprema Corte. Il ricorso è stato però sottoscritto personalmente dal condannato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. La Corte ha quindi rilevato il difetto di legittimazione formale dell'atto, con conseguente inammissibilità del ricorso. Non risultano ulteriori motivi di merito esaminati, perché la declaratoria di inammissibilità è stata assorbente.
Norme richiamate
devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
Il ricorso per cassazione, così come memorie e motivi nuovi, è valido solo se sottoscritto da un difensore abilitato all'iscrizione nell'albo speciale; la sottoscrizione personale dell'interessato non è sufficiente.
Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso
Nei casi di inammissibilità tipizzati, compreso il difetto di legittimazione, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza formalità procedurali.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
causa di inammissibilità dell'impugnazione la proposizione del ricorso da parte di soggetto non legittimato
La presentazione dell'impugnazione da parte di chi non è legittimato a proporla comporta inammissibilità dell'atto.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma [...] di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di cause esimenti della colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale del condannato non è idonea a sanare il requisito.
- Il difetto di legittimazione del soggetto che propone il ricorso integra una causa di inammissibilità rilevabile dalla Corte senza formalità di procedura.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- In sede di legittimità, un vizio formale assorbente come la mancanza di valida sottoscrizione impedisce l'esame dei motivi di merito avverso il provvedimento impugnato.
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