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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39620/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello resa in sede esecutiva, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di riconoscere una violazione del divieto di ne bis in idem e di rideterminare il trattamento sanzionatorio. In particolare, sosteneva che il giudice dell'esecuzione avesse errato nel non ravvisare la duplicazione sanzionatoria e nel non incidere sulla pena complessiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano generiche e non si confrontavano con la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale aveva escluso il ne bis in idem e aveva evidenziato che l'aumento per la recidiva era stato applicato prima di quello per la continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e sorretto da censure generiche e inconferenti. Ha quindi confermato il provvedimento impugnato e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando l'assenza di ragioni per escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non emergano profili tali da escludere la colpa nella proposizione del ricorso.

  • art. 624 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma il tema del giudizio è un'istanza in sede esecutiva; non se ne ricavano però affermazioni dirette e pertanto non viene valorizzato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione, le censure devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • La deduzione della violazione del ne bis in idem richiede una specifica allegazione del fatto processuale o sanzionatorio che si assume duplicato; in mancanza di un effettivo confronto con le argomentazioni del giudice di merito/esecuzione, il motivo non è scrutinabile nel merito.
  • Quando il provvedimento impugnato chiarisce la sequenza applicativa degli aumenti di pena, la critica deve dimostrare in modo concreto come tale sequenza abbia determinato una duplicazione sanzionatoria incompatibile con il divieto invocato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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