Cassazione Penale, Ordinanza n. 23971/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conferma quindi l'ordinanza impugnata che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra i reati delle sentenze indicate. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del tribunale dell'esecuzione che ha escluso il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due diverse sentenze di condanna. La decisione di merito aveva ritenuto non dimostrato il medesimo disegno criminoso valorizzando la diversa oggettività giuridica delle norme violate, la diversità delle modalità e del contesto di commissione dei fatti, la distinta compagine dei concorrenti e, solo in via accessoria, la circostanza che gli episodi fossero avvenuti in un arco temporale breve e nello stesso territorio. Il ricorso deduce, in sostanza, una rivalutazione di tali elementi per sostenere la sussistenza della continuazione, ma la Corte osserva che le censure sono meramente confutative e tendono a ottenere un nuovo apprezzamento del merito, non consentito in sede di legittimità.
Norme richiamate
identità del disegno criminoso
La continuazione richiede che l'agente abbia preventivamente rappresentato e unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; non basta un generico programma di vita delinquenziale. Il medesimo disegno criminoso va provato tramite indicatori concreti e non può essere desunto in modo automatico da elementi isolati.
In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione è necessario accertare che, già al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; non è sufficiente la mera propensione a delinquere o un generico programma di vita criminale.
- La prova del medesimo disegno criminoso può essere desunta da indici sintomatici quali omogeneità dei reati, contiguità temporale e spaziale, analogia del modus operandi, identità o costanza dei concorrenti e unità della spinta a delinquere; tuttavia tali indici devono essere significativi e valutati nel loro complesso.
- L'accertamento sulla sussistenza della continuazione è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata, coerente e immune da vizi logici o travisamento del fatto.
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera richiesta di nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice dell'esecuzione.
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