Cassazione Penale, Sentenza n. 41792/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Liu Cheng era stato condannato per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 (permanenza illegale in Italia in violazione dell'ordine di allontanamento del Questore) con multa di euro 10.000. Con il ricorso ha dedotto: 1) mancata valutazione di giustificati motivi che avrebbero impedito la partenza (essendo privo di documenti e risorse); 2) mancata motivazione sul rigetto della causa di improcedibilità/di non punibilità prevista dall'art. 34, d.lgs. n. 274/2000 (richiesta in udienza); 3) eccessività della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche e benefici di legge.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo (considerandolo generico e non documentato: grava sull'imputato l'onere di allegare prove sui giustificati motivi impeditivi). Ha invece ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo perché il giudice di pace non ha fornito alcuna motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di improcedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. 274/2000 né sulle ragioni del rifiuto delle circostanze attenuanti generiche. Per tali aspetti la sentenza è stata annullata e la causa è stata rinviata al giudice di pace di Teramo per un nuovo giudizio (in diversa persona fisica). Nel resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998
Norma che sanziona la permanenza illegale nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del Questore; la sentenza di primo grado ha applicato questa fattispecie per la condanna del ricorrente.
art. 14-ter T.U. immigrazione (richiamato dalla Corte)
La Corte ricorda che la sussistenza di un "giustificato motivo" per la permanenza dello straniero dopo l'ordine di allontanamento deve essere valutata con riferimento a ostacoli oggettivi o soggettivi e che l'onere di allegazione e prova compete all'interessato.
art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000
Prevede una causa di improcedibilità/di non punibilità (collegata a specifiche ipotesi procedurali o sostanziali). La Corte ha ritenuto che il giudice di pace abbia omesso ogni motivazione circa l'applicabilità di tale causa richiesta dalla difesa, rendendo necessaria l'annullamento parziale e il rinvio.
Massime di principio
- Se lo "straniero" eccepisce giustificati motivi per la permanenza dopo l'ordine di allontanamento, spetta a lui allegare e documentare tali ostacoli: mere affermazioni generiche sono insufficienti.
- Il giudice deve motivare espressamente il rigetto di una richiesta di applicazione di cause di improcedibilità o di non punibilità (es. art. 34 d.lgs. 274/2000); la mancata motivazione determina l'annullamento e il rinvio.
- Analogamente, la decisione di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione specifica; l'omissione può comportare la riforma della sentenza.
- In appello di legittimità, la Corte può accogliere solo i profili motivazionali carenti e rinviare al giudice di merito per riesame limitato ai punti censurati, mantenendo il resto della decisione se fondato.
- Quando si impugna una condanna per permanenza illegale, è strategico produrre in primo grado e in appello prove concrete (documenti, attestazioni, circostanze oggettive) che giustifichino l'impossibilità di allontanarsi.
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