Cassazione Penale, Ordinanza n. 35559/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze si risolvevano nella richiesta non consentita di rivalutare in sede di legittimità gli elementi fattuali e di sostituire ai parametri valutativi del giudice di merito ricostruzioni reputate dal ricorrente più plausibili. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Genova del 4 febbraio 2026, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Imperia il 6 maggio 2025 alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di incendio boschivo aggravato previsto dall’art. 423-bis, commi 1 e 3, c.p. Il ricorso conteneva doglianze di fatto sugli elementi costitutivi del reato, riproponendo censure già esaminate e respinte in appello; chiedeva, in sostanza, una nuova lettura delle prove e una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti.
Norme richiamate
art. 423-bis, commi 1 e 3, c.p.
alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di cui all’art. 423-bis, commi 1 e 3, cod. pen.
La disposizione individua il reato per il quale l’imputato era stato condannato; la Corte non ne esamina nel merito gli elementi costitutivi, poiché dichiara inammissibili le censure fattuali.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formulando doglianze sugli elementi costitutivi del reato, si risolva nella richiesta di una nuova ricostruzione dei fatti e di una diversa valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione di merito.
- La riproposizione di censure già adeguatamente esaminate e disattese in appello, senza critiche nuove e specifiche alla motivazione impugnata, non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un ulteriore giudizio sul fatto.
Come è indicizzato
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