Cassazione Civile, Sentenza n. 16216/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il lavoratore chiedeva il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante plurimi contratti a tempo determinato (prima dell'assunzione a tempo indeterminato del 31/01/2008) e le conseguenti differenze retributive e scatti di anzianità. La società aveva conteggiato l'anzianità solo dalla data di assunzione a tempo indeterminato e contestava inoltre la rilevanza dei periodi part time e l'ammissibilità della domanda in ragione di una conciliazione sindacale del marzo 2008 ritenuta rinunciataria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Autostrade per l'Italia. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva riconosciuto a Buzzi il riconoscimento degli scatti di anzianità con decorrenze: 1° scatto dall'01/07/2002, 2° dall'01/10/2008 e i successivi alle scadenze biennali, oltre allo scatto aggiuntivo di livello dall'01/10/2014, dichiarando estinti per prescrizione solo gli aumenti maturati e scaduti fino al 18/07/2007. La Corte ha ritenuto che: a) la conciliazione non poteva essere interpretata come rinuncia all'anzianità perché non risultava consapevolezza da parte del lavoratore di tale diritto; b) l'anzianità è un fatto giuridico e non soggetto a prescrizione decennale, sicché si prescrivono solo i diritti (crediti) che da essa discendono; c) l'art. 26 del CCNL si applica anche ai rapporti a tempo determinato e regola la decorrenza/esigibilità degli aumenti periodici (con riferimento alle frazioni di mese fino o oltre 15 giorni) e non il computo dell'anzianità; d) i periodi in part time rilevano ai fini dell'anzianità (principio di non discriminazione), sebbene l'importo dello scatto possa essere riproporzionato; e) dopo l'entrata in vigore della legge n.92/2012 i termini di prescrizione per crediti non già prescritti decorrono dall'estinzione del rapporto, per cui sono salvi i ratei scaduti dopo il 18/07/2007. Le spese di giudizio di cassazione sono a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato rispetto alla nozione e alla rinuncia ai diritti del lavoratore: la Corte ha ritenuto che una rinuncia negoziale abbia efficacia solo se resa con la consapevolezza di abdicarre a diritti determinati o determinabili, e nel caso di specie tale consapevolezza non è emersa.
Richiamato con riferimento alla prescrizione decennale; la Corte ha ritenuto inammissibile l'applicazione della prescrizione decennale all'anzianità di servizio, seguendo l'orientamento consolidato che considera l'anzianità come fatto giuridico non soggetto a prescrizione.
Richiamato in relazione alla prescrizione quinquennale: la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui, dopo la legge n.92/2012, per i crediti non prescritti alla sua entrata in vigore il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
art. 26 CCNL
Interpretato nel senso che i commi 2 e 3 regolano la decorrenza/esigibilità degli aumenti periodici (con riferimento al computo delle frazioni di mese fino o oltre 15 giorni) e non il computo dell'anzianità stessa; la clausola è applicabile anche ai rapporti a tempo determinato.
clausola 4 accordo quadro 18/03/1999
Richiamata per il principio di non discriminazione tra lavori a tempo determinato e indeterminato; la Corte ha ritenuto che escludere i periodi a termine dal calcolo dell'anzianità potrebbe violare tale principio e il diritto UE.
Direttiva 97/81/CE (15/12/1997)
Usata per richiamare il principio di non discriminazione tra lavoratori part time e full time; la Corte ha escluso che i periodi part time siano irrilevanti ai fini dell'anzianità.
art. 4 accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (06/06/1997)
Riferito per il principio che il trattamento dei lavoratori part time deve essere proporzionato e non discriminatorio rispetto ai lavoratori full time; ne consegue che l'anzianità si computa anche per il part time, mentre l'importo può essere riproporzionato.
d.lgs. n. 61/2000, art. 4
Richiamato sul trattamento riproporzionato del lavoratore part time (principio di non discriminazione); conferma la possibilità di differenziare l'importo delle voci retributive ma non il conteggio del tempo di servizio.
d.lgs. n. 81/2015, artt. 7 e 55
Art. 7 sancisce il principio che il lavoratore part time non deve ricevere trattamento meno favorevole e che il trattamento è riproporzionato; l'art. 55 è richiamato come norma successiva in materia di part time; la Corte applica questi principi al caso degli scatti di anzianità.
Rilevante ai fini del decorso della prescrizione: per i diritti non prescritti alla data di entrata in vigore della legge (18/07/2012) il termine prescrizionale decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Massime di principio
- Una conciliazione sindacale o un verbale di accordo non vale automaticamente come rinuncia all'anzianità o ai relativi crediti: la rinuncia negoziale è efficace solo se emerge chiaramente la consapevolezza del lavoratore di abdicarre a diritti determinati o determinabili.
- L'anzianità di servizio è un fatto giuridico (la dimensione temporale del rapporto) e non si estingue per prescrizione; si prescrivono invece i crediti (ratei retributivi) derivanti dall'anzianità secondo le regole prescrizionali vigenti.
- Le clausole di CCNL che disciplinano gli scatti (es. art. 26) possono regolare la decorrenza o l'esigibilità degli aumenti periodici (compresi criteri sulle frazioni di mese), ma non necessariamente il computo dell'anzianità: occorre distinguere tra nascita del diritto e momento di esigibilità.
- I periodi lavorati a tempo determinato e i periodi part time rilevano ai fini del computo dell'anzianità (principio di parità di trattamento/non discriminazione); tuttavia la misura economica degli scatti può essere riproporzionata per il part time.
- In presenza di calcoli contabili prodotti dal lavoratore e non contestati nel merito, il giudice può utilizzarli come base per la liquidazione delle differenze retributive.
- Dalla legge n.92/2012 in poi, per i crediti non prescritti alla sua entrata in vigore il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto: è quindi fondamentale verificare quali ratei erano già prescritti alla data del 18/07/2012.
- Nel calcolo degli scatti, le frazioni di mese possono essere rilevanti: molte clausole contrattuali stabiliscono regole (es. soglia 15 giorni) che determinano se il mese va considerato interamente lavorato ai fini della maturazione/esigibilità dello scatto.
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