Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16215/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'ammissione allo stato passivo di crediti per retribuzioni (euro 6.243,92) e per T.F.R. (euro 22.718,45) ritenuti non riconosciuti integralmente dal curatore fallimentare, che aveva ammesso i crediti solo al netto delle ritenute previdenziali ed escluso il T.F.R. La lavoratrice deduceva che, in relazione alla cessione del ramo d'azienda precedentemente disposta nell'ambito di un concordato (poi non omologato e quindi sfociato in fallimento), il cessionario aveva assunto il personale "ex novo" escludendo espressamente i debiti pregressi; perciò sosteneva che il T.F.R. dovesse essere comunque ammesso al passivo del cedente. In breve: contestazione dell'esclusione del credito da T.F.R. dallo stato passivo in ragione della vicenda di cessione/ concordato e della presunta efficacia della clausola contrattuale di non acquisizione dei debiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice. Ha confermato la decisione del Tribunale fallimentare che aveva ammesso soltanto un modesto credito retributivo (euro 830,20) e aveva escluso il credito per T.F.R. motivando che il rapporto di lavoro si era proseguito senza soluzione di continuità presso il cessionario, per cui il T.F.R. matura progressivamente e diviene esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto. La Corte ha inoltre ritenuto inapplicabile la nuova formulazione dell'art. 47 L. n. 428/1990 entrata in vigore il 15/07/2022 (non retroattiva) e ha osservato che, in assenza di un accordo sindacale che abbia previsto deroghe valide, l'art. 2112 c.c. garantisce la continuità del rapporto di lavoro col cessionario e impedisce che clausole contrattuali tra cessionario e venditore siano opponibili ai lavoratori. La Corte ha altresì escluso che si potesse rimettere la questione sul carattere liquidatorio del concordato, essendo ciò questione di fatto riservata al giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto respinto e il provvedimento di ammissione parziale del Tribunale è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Stabilisce il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario e la continuità del rapporto; nella fattispecie vale in pieno salvo diverse deroghe previste da accordi sindacali validi, quindi il T.F.R. non è esigibile fintanto che il rapporto prosegue presso il cessionario

  • art. 47, L. n. 428/1990

    co. 4-bis (nella formulazione vigente al 31/01/2019) e co. 5

    La corte ha interpretato il co. 4-bis come norma che rinvia all'accordo sindacale circa mantenimento dell'occupazione; in assenza di tale accordo opera la disciplina inderogabile di cui all'art. 2112 c.c. La nuova formulazione del 47 (introdotta successivamente) è inapplicabile ratione temporis e non può essere applicata retroattivamente

  • art. 105 L. fall. (ora codificazioni vigenti)

    Richiamato nel motivo di ricorso per censurare la decisione sulla ammissione allo stato passivo; la Corte non ha ritenuto violato l'art. 105 in quanto la valutazione sulla insussistenza del credito per T.F.R. era corretta alla luce della prosecuzione del rapporto

  • art. 13, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato solo per le conseguenze processuali relative al contributo unificato da versare in caso di prosecuzione del processo; la Corte dà atto dell'obbligo eventuale della ricorrente a versare l'ulteriore contributo

Massime di principio

  • Se un'azienda viene ceduta prima del fallimento e il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità presso il cessionario, il T.F.R. matura progressivamente e diventa esigibile solo alla cessazione definitiva del rapporto; pertanto il credito per T.F.R. non è normalmente ammissibile al passivo del cedente
  • Accordi o clausole contrattuali tra venditore e cessionario che escludano i debiti pregressi non sono opponibili ai lavoratori: l'eventuale deroga alla tutela prevista dall'art. 2112 c.c. richiede un accordo sindacale valido e le limitazioni possibili riguardano principalmente le condizioni di lavoro previste dall'accordo
  • La nuova disciplina normativa entrata in vigore successivamente ai fatti non si applica retroattivamente: va sempre verificata la data degli eventi rispetto all'entrata in vigore della norma che si invoca
  • La qualificazione del concordato come prevalentemente liquidatoria è fatto di merito che va provato e accertato in sede di merito; non è sindacabile in sede di legittimità se comporta valutazioni di fatto non dedotte o non provate
  • Per ottenere il riconoscimento di crediti salariali e previdenziali in procedure concorsuali è determinante la documentazione probatoria (buste paga, dichiarazioni dei redditi) ma il quantum riconoscibile può essere circoscritto ai periodi effettivamente documentati; inoltre l'ammissibilità del T.F.R. dipende dalla effettiva cessazione del rapporto o da specifiche e valide clausole/accordi sindacali che ne dispongano la maturazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.