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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16225/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'ammissione al passivo fallimentare dei crediti retributivi e del TFR derivanti dal rapporto di lavoro con Villa Aurora s.r.l., sostenendo che la cessione del ramo d'azienda e il concordato preventivo avrebbero comportato la cessazione del rapporto e la conseguente esigibilità del TFR. In primo grado il Tribunale aveva ammesso parzialmente il credito retributivo (euro 919,95, in via privilegiata ex art. 2751-bis c.c.) escludendo invece il TFR, ritenendo che il rapporto di lavoro fosse proseguito con il cessionario (Villa Aurora Hospital) ai sensi dell'art. 2112 c.c., e che non fosse applicabile retroattivamente la nuova formulazione dell'art. 47 L. n. 428/1990 entrata in vigore dopo i fatti. La ricorrente ha impugnato in Cassazione per violazione e falsa applicazione di artt. 105 L. fall., 47 L. n. 428/1990 e 2112 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, in assenza di un accordo sindacale che moduli l'applicazione dell'art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro si trasferisce al cessionario senza soluzione di continuità e il credito per TFR matura progressivamente e diviene esigibile solo con la cessazione definitiva del rapporto. Ha ritenuto inapplicabile ratione temporis la nuova formulazione dell'art. 47 L. n. 428/1990 (entrata in vigore il 15/07/2022) e ha escluso la possibilità di escludere il TFR dal passivo del cedente senza il previsto accordo sindacale. Ha inoltre considerato questioni quali la presunta finalità liquidatoria del concordato come questioni di fatto riservate al giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità. Il rigetto del ricorso implica il mantenimento dell'ammissione solo del credito retributivo già riconosciuto (euro 919,95) e l'esclusione del TFR dal passivo del fallimento.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Il rapporto di lavoro si trasferisce per legge al cessionario senza soluzione di continuità; di conseguenza il credito per TFR non è esigibile fintanto che il rapporto non si sia definitivamente cessato presso il cessionario.

  • art. 47 Legge n. 428/1990, co. 4-bis

    4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività. b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo; b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

    La norma attribuisce alle parti sociali la possibilità di modulare l'applicazione dell'art. 2112 c.c. tramite accordi sindacali; in assenza di tale accordo, l'art. 2112 si applica pienamente e opera il trasferimento automatico dei rapporti di lavoro, con le conseguenze sulla esigibilità del TFR. La modifica normativa entrata in vigore successivamente ai fatti non è applicabile retroattivamente.

  • art. 47 Legge n. 428/1990, co. 5

    Anche la deroga più ampia prevista dal co. 5 richiede un accordo sindacale; in mancanza di tale accordo non può essere esclusa la tutela prevista dall'art. 2112 c.c.

  • art. 2751-bis c.c.

    Utilizzata dal Tribunale per qualificare come credito in via privilegiata parte del credito retributivo riconosciuto (importo di euro 919,95).

  • art. 105 Legge fallimentare

    Richiamato nel ricorso per contestare la decisione del Tribunale in materia di ammissione al passivo; la Corte ha ritenuto infondata la censura quanto all'applicazione delle norme sul trasferimento dei rapporti di lavoro.

  • art. 163-bis Legge fallimentare

    Richiamato in merito alla vendita del compendio aziendale disposta nel concordato; la presenza di una vendita non esclude di per sé il trasferimento dei rapporti di lavoro se non è emerso un accordo sindacale che disponga diversamente.

  • art. 1, commi 755-757, Legge n. 296/2006 (Fondo di Tesoreria TFR)

    La Corte ha rilevato che la questione della natura giuridica dei versamenti al Fondo di tesoreria non è stata trattata nella sentenza impugnata e non incide sulla decisione adottata.

Massime di principio

  • In caso di cessione di ramo d'azienda prima del fallimento, il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario si realizza per effetto dell'art. 2112 c.c. in assenza di un accordo sindacale che disponga diversamente.
  • Il credito per TFR matura progressivamente e diviene esigibile soltanto con la cessazione definitiva del rapporto di lavoro; pertanto non è generalmente ammissibile al passivo del fallimento del cedente se il rapporto è proseguito con il cessionario.
  • Gli accordi sindacali previsti dall'art. 47 L. n. 428/1990 possono modulare le condizioni di lavoro e, entro i limiti della normativa europea, prevedere deroghe, ma non possono validamente elidere il trasferimento del rapporto di lavoro o rendere automaticamente esigibile il TFR senza le condizioni previste dalla legge e dalla giurisprudenza.
  • Le modifiche normative successive ai fatti (es. nuova formulazione dell'art. 47 entrata in vigore dopo la cessione) non sono applicabili retroattivamente; va valutata la normativa vigente alla data dell'operazione.
  • Le questioni relative alla finalità del concordato (prevalentemente liquidatoria o meno) e fattuali sulla effettiva cessazione del rapporto sono questioni di merito riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità salvo vizio di diritto evidente.

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