Cassazione Civile, Sentenza n. 16326/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Adecco impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva accolto la domanda del lavoratore somministrato Davide Tarterini per il pagamento del premio di produzione, sostenendo violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della direttiva 2008/104/CE, degli artt. 33 e 35 d.lgs. n. 81/2015 e dell'art. 30, co. 8, del CCNL ApL (15/10/2019). In particolare Adecco deduceva che: (i) la Corte avrebbe erroneamente interpretato il principio di parità di trattamento come inderogabile; (ii) l'utilizzatrice (Poste) avrebbe diritto di rivalsa verso il somministratore soltanto se avesse previamente e integralmente versato il corrispettivo relativo al lavoratore; (iii) le clausole collettive di Poste che avrebbero escluso o diversificato l'erogazione dei premi avrebbero rilievo e avrebbero dovuto essere valutate. Inoltre Adecco lamentava violazione di norme processuali in relazione all'inammissibilità dell'appello incidentale di Poste.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Adecco e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Confermando la Corte d'appello, la Corte ha ritenuto che: (i) l'art. 35 d.lgs. n. 81/2015 impone il principio di parità di trattamento economico "complessivo" dei lavoratori somministrati rispetto ai dipendenti dell'utilizzatrice, principio inderogabile; (ii) la contrattazione collettiva può definire modalità e criteri per determinare e corrispondere le erogazioni correlate ai risultati, ma sempre nel rispetto della regola generale di parità; (iii) i premi di produzione previsti dalla contrattazione dell'utilizzatrice devono essere riconosciuti ai somministrati in misura proporzionale al lavoro svolto, salvo che la contrattazione collettiva preveda misure alternative garantenti il medesimo risultato sostanziale; (iv) la solidarietà passiva tra somministratore e utilizzatore prevista dall'art. 35, co. 2, d.lgs. n. 81/2015 non è condizionata al fatto che l'utilizzatrice abbia già pagato la somministratrice; al contrario, la legge prevede il diritto di rivalsa dell'utilizzatrice verso il somministratore una volta che la prima sia stata chiamata a pagare al lavoratore; (v) questioni di fatto o eccezioni relative all'eventuale inadempimento commerciale tra utilizzatrice e somministratore (art. 33 co.2) costituiscono questioni di merito non valutabili in Cassazione e, se non dedotte nei gradi di merito, risultano precluse. Sono state compensate le spese del giudizio di legittimità tra le due società appellanti.
Norme richiamate
Direttiva 2008/104/CE, art. 5
Riferimento normativo europeo richiamato per il quadro della disciplina della somministrazione; la Corte non ha dato rilievo autonomo diverso rispetto al dettato nazionale ma ha considerato la normativa UE nel contesto della tutela della parità di trattamento
d.lgs. n. 81/2015, art. 35, co. 1
Stabilisce la regola generale della parità di trattamento economico "complessivo" tra lavoratori somministrati e dipendenti dell'utilizzatrice; la Corte lo interpreta come principio inderogabile che impone il riconoscimento, in termini sostanziali, delle medesime voci retributive
d.lgs. n. 81/2015, art. 35, co. 2
Prevede la solidarietà passiva tra somministratore e utilizzatore verso il lavoratore; la Corte interpreta la norma come non condizionata al previo pagamento da parte dell'utilizzatrice e come fonte del diritto di rivalsa dell'utilizzatrice verso il somministratore
d.lgs. n. 81/2015, art. 35, co. 3
"modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati"
La delega alla contrattazione collettiva è intesa a stabilire modalità attuative del principio di parità, non a derogarne il contenuto sostanziale; la contrattazione può disciplinare misure proporzionali o alternative ma nel rispetto della parità complessiva
CCNL per le agenzie di somministrazione (ApL), art. 30, co. 1
"al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell'utilizzatrice inquadrati nello stesso livello"
Conferma il principio contrattuale di parità minimo, recepito dalla Corte come conforme al dettato legislativo
CCNL per le agenzie di somministrazione (ApL), art. 30, co. 8
"in coerenza con il principio di parità di trattamento, i premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordi stessi"
La Corte ritiene la disposizione conforme alla legge: il CCNL stabilisce il criterio di proporzionalità e le modalità attuative del riconoscimento dei premi ai somministrati
d.lgs. n. 81/2015, art. 33, co. 2
Norma richiamata riguardo al corrispettivo commerciale tra utilizzatrice e somministratore; la Corte segnala che eventuali inadempimenti commerciali tra imprese attengono al rapporto commerciale e costituiscono eccezione di merito non esaminabile in Cassazione
Codice di procedura civile, art. 334 c.p.c.
Richiamato nel contesto della dedotta violazione procedurale relativa all'inammissibilità dell'appello incidentale; la Corte ha ritenuto il motivo incidentale assorbito dal rigetto del ricorso principale
Codice di procedura civile, art. 360 co. 1, nn. 3 e 4
Norme processuali utilizzate per inquadrare i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e vizi di motivazione/violazione di norme di rito); la Corte ha esaminato e rigettato i profili dedotti
Massime di principio
- Il principio di parità di trattamento economico complessivo per i lavoratori somministrati è inderogabile: le voci retributive correlate ai risultati (premi di produzione) rientrano nella sfera della parità e devono essere riconosciute in misura proporzionale al contributo del somministrato, salvo che la contrattazione collettiva preveda alternative che garantiscano il medesimo risultato sostanziale
- La contrattazione collettiva dell'utilizzatrice ha competenza a disciplinare modalità e criteri di determinazione dei premi ma non può escludere il diritto sostanziale dei somministrati se ciò contrasta con l'art. 35 d.lgs. n. 81/2015
- La solidarietà passiva tra somministratore e utilizzatore (art. 35 co.2) tutela il lavoratore; il diritto di rivalsa dell'utilizzatrice nei confronti del somministratore non è subordinato al previo pagamento della somministratrice da parte dell'utilizzatrice
- Eventuali questioni relative al rapporto commerciale tra utilizzatrice e somministratore (es. mancato pagamento del corrispettivo) sono questioni di merito tra le imprese e possono costituire eccezioni di compensazione o inadempimento, ma devono essere alleviate e valutate nei gradi di merito e non in sede di Cassazione
- In Cassazione sono inammissibili deduzioni di fatto nuove o eccezioni che non siano state sollevate nei gradi precedenti: chi non ha tempestivamente dedotto questioni di merito può trovarsi precluso
- Il lavoratore somministrato non è tenuto ad impugnare previamente clausole collettive dell'utilizzatrice per far valere il proprio diritto se sussiste titolo normativo o contrattuale (legge o CCNL applicato al somministratore) che riconosce il diritto reclamato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 25 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 16215/2026 del 25/05/2026
- Sentenza lavoro · 25 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 16216/2026 del 25/05/2026
- Sentenza lavoro · 25 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 16218/2026 del 25/05/2026
- Sentenza lavoro · 25 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 16220/2026 del 25/05/2026
- Sentenza lavoro · 25 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 16224/2026 del 25/05/2026
- Sentenza lavoro · 25 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 16225/2026 del 25/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →