Cassazione Penale, Ordinanza n. 13499/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non fossero dedotte specifiche violazioni del provvedimento impugnato, ma solo una sollecitazione a riesaminare nel merito i presupposti dell'espulsione, operazione non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto la sua opposizione al decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 16, comma 5, del testo unico immigrazione. Dalla motivazione della Corte emerge che il ricorso non articolava censure specifiche contro singoli passaggi del provvedimento, ma mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione nel merito dei presupposti applicativi dell'espulsione disposta come misura alternativa alla detenzione, essendo il ricorrente gravato da pena residua inferiore a due anni. Si contestava, in sostanza, la valutazione di pericolosità sociale e l'esistenza di rischi per l'incolumità fisica in caso di rimpatrio nel Paese di origine, profili che il tribunale aveva escluso richiamando anche l'anagrafe giudiziaria del ricorrente e la sua pregressa e reiterata commissione di reati, anche violenti.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
costituisce il fondamento del decreto di espulsione quale misura alternativa alla detenzione per soggetto con pena residua inferiore a due anni
art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
viene richiamato per escludere la sussistenza di pericoli per l'incolumità fisica del ricorrente in caso di rientro nel Paese d'origine
norma modificativa dell'art. 19 del testo unico immigrazione, richiamata per il quadro dei divieti di espulsione
legge 18 dicembre 2020, n. 173
legge di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, richiamata nel riferimento all'art. 19 T.U. imm.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che non individui specifici profili di illegittimità del provvedimento impugnato e si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- La valutazione della pericolosità sociale e dei presupposti dell'espulsione disposta come misura alternativa alla detenzione spetta al giudice di merito e non può essere sostituita da un diverso apprezzamento in cassazione.
- Ai fini dell'espulsione quale misura alternativa, la verifica del giudice può fondarsi anche sui precedenti penali e sulla reiterata commissione di reati, quando questi siano valorizzati come indice di pericolosità sociale.
- L'assenza di rischi per l'incolumità fisica nel Paese di destinazione, rilevante ai sensi dell'art. 19 T.U. imm., deve risultare esclusa o accertata dal giudice di merito sulla base del compendio informativo disponibile.
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