Parere n. 105/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale , Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. e la Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni "Ripam" e nei confronti dei signori -OMISSIS- per l’annullamento: - della graduatoria finale di merito del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 300 (trecento) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Funzionario amministrativo, contabile e consolare (Codice 02)", pubblicata sul portale "inPA" il 3 ottobre 2024, approvata dalla Commissione esaminatrice e validata dalla Commissione Ripam nel corso della seduta del 2 ottobre 2024, nella parte in cui, senza riportare anche l'elenco dei candidati idonei dalla posizione n. 146 alla posizione n. 552, ha inserito il ricorrente nella posizione n. 200 con punteggio di 52,18; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto; - nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente all'assegnazione di ulteriori 0,5 punti con conseguente rettifica della predetta graduatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della graduatoria finale del concorso per 300 funzionari amministrativi, contabili e consolari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con richiesta di attribuzione di ulteriori 0,5 punti
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha contestato la graduatoria finale del concorso, deducendo la violazione dell’articolo 9 del bando, nonché eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti e dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che la commissione esaminatrice avrebbe attribuito soltanto 0,5 punti, anziché 1 punto, per un titolo di studio aggiuntivo dichiarato nella domanda di partecipazione, chiedendo la rettifica della graduatoria e l’accertamento del proprio diritto all’attribuzione del punteggio aggiuntivo. Nel corso del procedimento, tuttavia, la graduatoria è stata fatta scorrere e il ricorrente è stato convocato, ha sottoscritto il contratto di assunzione ed è stato immesso nei ruoli dell’amministrazione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorrente abbia conseguito il bene della vita perseguito, poiché, a seguito dello scorrimento della graduatoria impugnata, è stato assunto in servizio con la qualifica di funzionario per le attività di amministrazione, contabili e consolari. La piena soddisfazione dell’interesse azionato ha determinato la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare nel merito la correttezza dell’attribuzione dei 0,5 punti contestati. Il parere richiama l’articolo 34, comma 5, c.p.a., secondo cui, quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
Osservazioni
Attribuzione del punteggio per il titolo di studio aggiuntivo
La contestazione relativa all’attribuzione di 0,5 punti anziché 1 punto non è stata esaminata nel merito, poiché il ricorrente ha conseguito comunque il bene della vita perseguito mediante lo scorrimento della graduatoria e la successiva assunzione.
Cessazione della materia del contendere
La sottoscrizione del contratto e l’immissione in ruolo del ricorrente hanno determinato la piena soddisfazione dell’interesse azionato, con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi dell’articolo 34, comma 5, c.p.a.
Norme richiamate
Art. 9 del bando di concorso
Il ricorrente ha contestato l’attribuzione di 0,5 punti anziché di 1 punto per il titolo di studio aggiuntivo.
La questione interpretativa relativa all’articolo 9 del bando non è stata definita nel merito, essendo intervenuta la piena soddisfazione dell’interesse del ricorrente.
Art. 34, comma 5, d.lgs. 104/2010
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
La piena soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del procedimento impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Il testo richiama i presupposti per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
La disposizione è stata posta a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente e dei terzi citati.
Art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Il testo richiama la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
La disposizione è stata richiamata, unitamente all’articolo 52 del d.lgs. 196/2003, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando nel corso del procedimento il ricorrente consegue integralmente il bene della vita perseguito, viene meno l’interesse alla decisione sulla legittimità dell’atto impugnato e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Lo scorrimento della graduatoria e la successiva assunzione del candidato possono determinare la piena soddisfazione dell’interesse azionato contro la graduatoria, rendendo non necessario l’esame dei vizi dedotti avverso l’attribuzione del punteggio.
- La cessazione della materia del contendere presuppone una soddisfazione effettiva e integrale della pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente, non la mera sopravvenienza di un atto astrattamente favorevole.
Cessazione della materia del contendere in una controversia su graduatoria concorsuale
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato idoneo al concorso per il reclutamento di 300 funzionari amministrativi, contabili e consolari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il ricorrente contestava la graduatoria finale e chiedeva l’attribuzione di ulteriori 0,5 punti per un titolo di studio aggiuntivo.
Premesse e richiesta del ricorrente
Il candidato era stato collocato nella graduatoria alla posizione n. 200, con il punteggio di 52,18. La graduatoria era stata pubblicata sul portale inPA il 3 ottobre 2024, dopo l’approvazione della commissione esaminatrice e la validazione della Commissione Ripam.
Il ricorrente deduceva:
- violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 del bando;
- errore e travisamento dei fatti e dei presupposti;
- difetto di istruttoria;
- difetto di motivazione.
La doglianza principale riguardava la valutazione di un titolo di studio aggiuntivo, al quale la commissione avrebbe attribuito 0,5 punti invece di 1 punto. Il ricorrente chiedeva quindi l’annullamento della graduatoria nella parte contestata, l’attribuzione del punteggio ulteriore e la conseguente rettifica della posizione.
Sviluppi procedimentali
Nella relazione istruttoria iniziale, l’amministrazione aveva prospettato l’inammissibilità, la sopravvenuta carenza di interesse e l’infondatezza del ricorso, sostenendo che i titoli fossero stati correttamente valutati.
Successivamente, con il decreto ministeriale n. 918 del 19 marzo 2025, era stato disposto lo scorrimento della graduatoria. Il ricorrente era stato convocato per la sottoscrizione del contratto e, dopo la firma del contratto e del relativo verbale, era stato immesso nei ruoli dell’amministrazione il 28 o 29 maggio 2025 con la qualifica di funzionario per le attività di amministrazione, contabili e consolari.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Collegio ha ritenuto decisivo il fatto che il ricorrente avesse conseguito il bene della vita perseguito. Lo scorrimento della graduatoria aveva infatti consentito la sua assunzione in servizio, realizzando integralmente l’interesse sostanziale sottostante all’impugnazione.
In tale situazione, non sussisteva più una controversia attuale sulla quale fosse necessario pronunciarsi. Il Consiglio di Stato non ha quindi esaminato nel merito la questione relativa alla corretta attribuzione dei 0,5 punti né gli ulteriori vizi dedotti contro la graduatoria.
Fondamento normativo
Il parere ha applicato l’articolo 34, comma 5, del codice del processo amministrativo, secondo cui, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
La fattispecie è stata ricondotta a tale ipotesi perché l’assunzione, intervenuta a seguito dello scorrimento della graduatoria impugnata, aveva eliminato in concreto il pregiudizio lamentato e realizzato il risultato perseguito dal candidato.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che dovesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente e i terzi citati, richiamando l’articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e l’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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