Cassazione Penale, Ordinanza n. 30828/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per ritenere la causa di inammissibilità non ascrivibile a colpa della ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Potenza aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputata. Quest'ultima, tramite difensore, aveva proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento; tuttavia, con atto depositato successivamente, la stessa imputata, a mezzo difensore munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso. La Suprema Corte ha quindi rilevato l'inammissibilità del ricorso per rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., con conseguente condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
La rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente effettuata dal difensore munito di procura speciale, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti una causa di inammissibilità non imputabile a colpa.
- In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte non entra nel merito dei motivi di impugnazione e definisce il giudizio in rito.
Come è indicizzato
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