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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15351/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

Tre soggetti proprietari di un fondo agricolo hanno agito in via possessoria deducendo due episodi di spoglio avvenuti durante lavori pubblici di ampliamento e sistemazione di una strada: la rimozione di una barra e l’invasione di una porzione del fondo usata come strada di cantiere, poi una ulteriore invasione del terreno. Sostenevano che le opere avevano reso impossibili due accessi preesistenti al fondo, con conseguente interclusione del terreno e paralisi dell’attività aziendale agricola, chiedendo la reintegrazione nel possesso e il risarcimento dei danni. In primo grado la domanda risarcitoria fu accolta con condanna solidale del consorzio appaltatore e della società proprietaria/concessionaria della strada; in appello la società impugnante vide dichiarato inammissibile il gravame verso il consorzio e accolto quello verso i proprietari, con rigetto della domanda risarcitoria. I proprietari hanno allora proposto ricorso per cassazione con due motivi: col primo hanno dedotto violazione degli artt. 331 e 332 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’intera impugnazione perché la causa, vertendo sull’individuazione del soggetto obbligato al risarcimento tra convenuto originario e terzo chiamato, era inscindibile e imponeva la notifica dell’appello a tutte le parti; col secondo hanno dedotto ulteriori violazioni processuali sul tema dell’asserita tardività della domanda risarcitoria, ma la censura è rimasta assorbita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che tra il convenuto originario e il terzo chiamato in causa si fosse formato un litisconsorzio processuale e un rapporto di inscindibilità nel giudizio di gravame, perché l’accertamento della responsabilità dell’uno poteva incidere su quella dell’altro. Ne consegue che la Corte d’appello non avrebbe potuto separare le impugnazioni e dichiarare inammissibile solo quella relativa al terzo, trattando separatamente il resto dell’appello. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La posizione del consorzio rimasto contumace non ha inciso sull’esito del giudizio di legittimità, poiché la condanna pronunciata in suo danno dal tribunale non era stata impugnata e risultava definitiva.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    nelle cause inscindibili o in presenza di litisconsorzio processuale, l’impugnazione deve essere proposta nei confronti di tutte le parti interessate; non è consentita la separazione dell’appello in modo da trattare diversamente posizioni processualmente inscindibili

  • art. 332 c.p.c.

    la disciplina dell’impugnazione nei confronti di più parti non può essere applicata in modo da scindere una causa che, per la struttura del rapporto dedotto e per la chiamata in causa del terzo responsabile, richiede un esame unitario

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    viene invocato come vizio processuale la violazione delle norme sul contraddittorio e sull’integrità del giudizio di impugnazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo quale parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma il motivo è rimasto assorbito

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla formazione del giudicato interno, ma senza esame per assorbimento

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di nuove domande/eccezioni in appello, ma il motivo non è stato esaminato

  • artt. 292, 293 e 294 c.p.c.

    richiamati nel secondo motivo; la Corte non ne ha esaminato il contenuto per assorbimento

  • art. 78 c.p.c.

    richiamato nell’istanza di nomina di curatore speciale per l’integrazione del contraddittorio, ma la Corte ha ritenuto la richiesta non necessaria ai fini della decisione

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come base processuale della domanda risarcitoria proposta in primo grado; la censura non è stata esaminata nel merito

  • art. 2932 c.p.c.

    compare solo nella tassonomia/contesto generale delle norme processuali richiamate nella vicenda, ma non è centrale nella ratio decidendi

Massime di principio

  • Quando, in una causa risarcitoria, il convenuto chiami in causa un terzo sostenendo che solo quest’ultimo sia responsabile del danno, si può determinare un litisconsorzio processuale e una situazione di inscindibilità della causa nel giudizio di impugnazione, anche se non vi è necessariamente litisconsorzio sostanziale.
  • In presenza di tale inscindibilità, l’appello non può essere trattato separatamente nei confronti di alcune parti e dichiarato inammissibile solo per una di esse, dovendosi assicurare un esame unitario della controversia.
  • L’inscindibilità processuale permane quando la sentenza di primo grado abbia accertato la responsabilità solidale o concorrente di più soggetti; viene meno soltanto se la responsabilità del terzo sia stata espressamente esclusa e tale statuizione non sia stata impugnata.
  • La verifica sulla necessità dell’integrazione del contraddittorio in appello deve essere condotta in funzione dell’unitarietà della decisione e della tutela del contraddittorio, ma può essere superata se la posizione di una parte è ormai coperta da giudicato e l’integrazione sarebbe inutilmente dilatoria.
  • In sede di legittimità, il secondo motivo resta assorbito quando l’accoglimento del primo motivo è sufficiente a cassare la decisione impugnata per vizio processuale che travolge l’intera struttura del giudizio di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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