Cassazione Civile, Ordinanza n. 15320/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una lite tributaria sull’esenzione dall’imposta locale per alcune unità immobiliari. In precedente giudizio di legittimità la Corte aveva accolto un primo motivo di ricorso relativo a un immobile di via Carlo Emanuele n. 39/40 e aveva dichiarato inammissibile, per il resto, il secondo motivo, nella parte concernente immobili di via Gabriele Rossetti n. 17 (sub 503 e 505), ritenendo che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, censurasse in realtà la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. L’ente ha quindi proposto revocazione dell’ordinanza della Cassazione deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente percepito il contenuto del secondo motivo originario, il quale mirava a far valere il carattere pertinenziale dei locali e delle rimesse auto rispetto all’immobile principale di via Gabriele Rossetti n. 17 (sub 506), già riconosciuto esente in autotutela dal Comune. Secondo la ricorrente, la Corte avrebbe trascurato che l’ente pubblico aveva riconosciuto tale natura pertinenziale e che, pertanto, l’esenzione avrebbe dovuto estendersi anche alle unità immobiliari accessorie, in applicazione dell’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto che non vi fosse alcun errore di percezione del fatto processuale, poiché l’ordinanza revocanda aveva effettivamente esaminato il secondo motivo ed era pervenuta alla sua inammissibilità qualificandolo come censura attinente alla ricostruzione del fatto e non alla violazione di legge. Ha quindi affermato che la ricorrente mirava, in realtà, a ottenere una nuova valutazione delle conclusioni giuridiche già rese dalla Corte, operazione non consentita nel giudizio di revocazione. Il ricorso per revocazione è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per un errore di percezione o una svista materiale su un fatto decisivo, non già per contestare l’apprezzamento o la qualificazione giuridica compiuti dalla Corte.
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è esperibile nei limiti e per i motivi previsti dalla disciplina speciale della revocazione per errore di fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo originario richiamato dalla ricorrente era formalmente impostato come violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte ha rilevato che la censura investiva in realtà la ricostruzione del fatto e la valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama il vizio motivazionale solo per escluderne la configurabilità, osservando che la doglianza non era neppure specificamente prospettata come omesso esame di fatti decisivi.
art. 7, lettera i), d.lgs. n. 504/1992
La norma è richiamata quale base del preteso beneficio fiscale per gli immobili asseritamente strumentali o pertinenziali all’edificio principale già esente.
La disposizione è menzionata come norma di richiamo del regime esentativo invocato dalla contribuente in materia di imposizione immobiliare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per determinare la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. è ammissibile solo quando la decisione di legittimità sia affetta da un errore di percezione immediatamente riscontrabile dagli atti, consistente nell’aver supposto l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo non controverso.
- Non ricorre errore revocatorio quando la censura miri, in sostanza, a contestare l’interpretazione del motivo di ricorso, la qualificazione giuridica della doglianza o la valutazione compiuta dalla Corte: in tal caso si prospetta un errore di giudizio, non di fatto.
- Se la Corte ha effettivamente pronunciato su un motivo o su un capo dell’impugnazione, ancorché non abbia esaminato singole argomentazioni difensive, non sussiste errore di fatto revocatorio.
- Nel giudizio di cassazione, una censura formulata come violazione di legge è inammissibile quando investe soltanto la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove, perché tale critica attiene al merito e non all’interpretazione della norma.
- La pertinenzialità di beni immobili rispetto a un immobile principale può essere rilevante ai fini dell’esenzione fiscale invocata, ma la relativa contestazione deve essere fatta valere con il corretto vizio di impugnazione e non mediante revocazione per errore di fatto se la questione è stata già oggetto di valutazione.
- In caso di inammissibilità della revocazione, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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