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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04703/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda esclusivamente sul rilievo che i motivi dedotti non sono consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il testo non consente di individuare il reato contestato né un diverso esito di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del tribunale deducendo, da un lato, l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. e, dall'altro, l'omessa motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva però che tali censure sono state prospettate in un ricorso avverso sentenza resa in un contesto in cui opera il limite di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sicché i motivi dedotti rientrano tra quelli non consentiti dalla norma. Non emergono dal testo ulteriori dati sulla fattispecie concreta né sul reato oggetto del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La censura relativa alla mancata applicazione della norma è stata ritenuta non deducibile nel ricorso proposto nel caso di specie, poiché ricompresa tra i motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La disposizione delimita i motivi di ricorso proponibili; le doglianze sull'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sull'omessa motivazione della qualificazione giuridica del fatto sono state considerate non consentite.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nel regime processuale richiamato dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sono proponibili solo i motivi espressamente ammessi dalla legge; le censure estranee a tale perimetro sono inammissibili.
  • La deduzione dell'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è scrutinabile quando il tipo di impugnazione è soggetto a un regime di limitazione dei motivi di ricorso che la esclude.
  • Analogamente, la doglianza sulla motivazione relativa alla qualificazione giuridica del fatto non può essere esaminata se proposta in violazione del limite legale ai motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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