Ordinanza n. 997/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la domanda di sospensione del diniego di iscrizione scolastica
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore della minore)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di iscrizione di una minore alla classe terza di un istituto scolastico diverso da quello di provenienza. La minore era stata ritirata dalla frequenza dell’istituto di provenienza e avviata all’istruzione parentale, in un contesto caratterizzato da fatti di incompatibilità ambientale e da pregresse esperienze di bullismo. Il diniego di nulla osta della scuola di provenienza risultava motivato dalla comunicazione con cui la scuola di destinazione aveva negato l’accoglimento dell’alunna. In sede cautelare sono stati dedotti il fumus di illegittimità del diniego, in quanto il diniego di nulla osta sarebbe stato fondato su una decisione negativa della scuola di destinazione non autonomamente utilizzabile come presupposto, nonché il periculum in mora derivante dall’esclusione della minore dalla frequenza scolastica ordinaria. È stata inoltre contestata l’insufficiente documentazione relativa all’incapienza delle classi, tenuto conto che si trattava dell’iscrizione di una singola alunna e delle deroghe previste dalla normativa sulla formazione delle classi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello cautelare e ha riformato l’ordinanza del TAR. Ha rilevato, in termini di fumus, che il ritiro dalla scuola di provenienza e il ricorso all’istruzione parentale sembravano essere stati determinati da incompatibilità ambientale; che il diniego di nulla osta della scuola di provenienza era derivato dal diniego della scuola di destinazione e non poteva quindi essere opposto come presupposto autonomo del provvedimento negativo; e che il passaggio dall’istruzione parentale alla frequenza scolastica nei locali della scuola non poteva essere ostacolato, dovendo anzi essere favorito. Quanto al periculum, il Collegio ha ravvisato un pregiudizio grave, attuale e irreparabile nella dispersione scolastica di fatto, nella compromissione dello sviluppo della personalità e delle competenze relazionali ed emotive della minore, anche in ragione della sua vulnerabilità sanitaria e psicologica, nonché nell’aggravamento dell’isolamento connesso all’istruzione parentale e alle precedenti esperienze di bullismo. Ha inoltre ritenuto non adeguatamente documentata l’incapienza delle classi, anche in rapporto alle deroghe consentite dal quarto comma del d.P.R. n. 81/2009. In conseguenza, ha accolto l’istanza cautelare di primo grado, ordinato l’iscrizione della minore alla classe terza dell’istituto scolastico indicato e disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR. Le amministrazioni appellate sono state condannate alle spese del doppio grado cautelare, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.
quarto comma d.P.R. n. 81/2009
Prevede deroghe rilevanti ai fini della formazione delle classi; il giudice ha ritenuto che l’amministrazione non avesse adeguatamente documentato l’incapienza anche alla luce di tali deroghe.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- Quando il ricorso all’istruzione parentale derivi da condizioni di incompatibilità ambientale, bullismo o vulnerabilità della minore, il successivo passaggio alla frequenza scolastica ordinaria non può essere ostacolato senza una motivazione concreta e adeguata, dovendo l’amministrazione favorire il reinserimento in un contesto educativo e di socializzazione.
- Il diniego di nulla osta della scuola di provenienza non può essere legittimamente fondato, quale presupposto autonomo, sul mero diniego di accoglienza opposto dalla scuola di destinazione, quando quest’ultimo costituisca la ragione stessa del diniego del nulla osta.
- La dedotta incapienza delle classi deve essere adeguatamente documentata dall’amministrazione e valutata anche alla luce delle deroghe normative applicabili alla formazione delle classi, soprattutto quando la richiesta riguardi l’iscrizione di una singola alunna.
- Ai fini della tutela cautelare in materia di iscrizione scolastica, l’esclusione dalla frequenza ordinaria può integrare un pregiudizio grave, attuale e irreparabile quando determini dispersione scolastica di fatto, compromissione dello sviluppo relazionale ed emotivo e aggravamento dell’isolamento della minore.
- Nella valutazione cautelare relativa all’accesso alla frequenza scolastica devono essere adeguatamente ponderate le condizioni di vulnerabilità sanitaria e psicologica della minore e le pregresse esperienze di bullismo.
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