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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34981/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

Un contribuente/professionista aveva impugnato dinanzi al giudice ordinario dieci intimazioni di pagamento e il conseguente pignoramento presso terzi, relative a cartelle recanti crediti sia tributari sia previdenziali. In primo grado l'opposizione era stata respinta; la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo, per una parte delle doglianze inerenti ai crediti tributari, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, per il resto, il rigetto nel merito. Con il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione il ricorrente sosteneva che, quando si contesta la sussistenza del titolo della riscossione prima della cartella, la giurisdizione è tributaria, mentre quando si contesta solo la legittimità della riscossione coattiva e fatti estintivi successivi alla cartella o all'intimazione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Tuttavia il ricorso per regolamento non era stato depositato nei termini presso la cancelleria della Corte, nonostante la notificazione, e la Corte di cassazione ha quindi rilevato l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c., senza esaminare nel merito le questioni di giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato improcedibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione perché, pur notificato, non risultava depositato in cancelleria nel termine di legge previsto dall'art. 369 c.p.c. La declaratoria di improcedibilità ha assorbito ogni ulteriore questione, compresa la dedotta inammissibilità e il merito del regolamento. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    regolamento preventivo di giurisdizione

    il ricorso era stato proposto ai sensi di questa norma, ma la sua sorte è dipesa dal mancato deposito nei termini imposti dall'art. 369 c.p.c.

  • art. 369 c.p.c.

    il mancato deposito del ricorso in cancelleria nel termine perentorio comporta l'improcedibilità, rilevabile anche d'ufficio, a prescindere dalle ragioni dell'omissione e anche se la controparte si sia costituita.

  • art. 153 c.p.c.

    il termine per il deposito è trattato come perentorio e soggetto alla disciplina generale dei termini processuali, senza possibilità di sanatoria per mancato tempestivo adempimento.

  • art. 156 c.p.c.

    il principio del raggiungimento dello scopo non sana la violazione di un termine perentorio come quello del deposito del ricorso.

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che, ove si contestino fatti estintivi successivi alla cartella o alla intimazione, la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione.

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato nel giudizio di merito per la qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 19 d.lgs. 346/1992

    richiamato dal giudice di merito quale base dell'impugnabilità dell'avviso di mora dinanzi al giudice tributario per i crediti tributari.

Massime di principio

  • Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, una volta notificato, deve essere depositato in cancelleria nel termine perentorio di legge; in difetto, è improcedibile e tale vizio è rilevabile d'ufficio.
  • L'improcedibilità per mancato deposito del ricorso assorbe ogni ulteriore esame, compreso quello della sua eventuale inammissibilità o del merito della questione di giurisdizione.
  • La costituzione della parte resistente non sana l'omesso deposito del ricorso nei termini, perché il principio del raggiungimento dello scopo non opera in presenza della violazione di un termine perentorio.
  • Il regolamento preventivo di giurisdizione perde la sua funzione quando la causa sia già stata decisa in appello anche sulla giurisdizione; in tale evenienza difetta, di regola, l'interesse alla pronuncia preventiva.
  • Nelle controversie relative alla riscossione coattiva occorre distinguere tra contestazioni che investono il titolo della pretesa e contestazioni che riguardano solo l'azione esecutiva o fatti estintivi sopravvenuti, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza sulla ripartizione di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terziGiurisdizione
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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