Cassazione Penale, Sentenza n. 09961/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il differimento della pena, anche in forma di detenzione domiciliare, per la restante frazione detentiva (scadenza 24/09/2034) sulla base di gravi patologie concomitanti (ipertensione, patologie cardiologiche e diabete) ritenute incompatibili con la detenzione. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila aveva invece rigettato l'istanza ritenendo che le condizioni di salute, sebbene problematiche, fossero monitorate e trattate adeguatamente all'interno della Casa di reclusione tramite controlli clinici costanti e prestazioni specialistiche anche esterne ai sensi dell'art. 11 O.P.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha valutato correttamente la documentazione sanitaria (richiamando controlli clinici specifici tra dicembre 2024 e maggio 2025 e relazioni del 31/07/2025 e 30/09/2025) e che le cure e il monitoraggio intramurario erano idonei a fronteggiare le patologie del detenuto. Perciò non sussisteva incompatibilità tra lo stato di detenzione e le condizioni di salute. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30/06/2003, n. 196.
Norme richiamate
art. 11 Ordinamento Penitenziario (O.P.)
"non necessitando l’interessato di trattamenti che potrebbero essergli garantiti soltanto al di fuori del circuito detentivo in regime di libertà"
Il Collegio ha richiamato l'art. 11 O.P. per affermare che le prestazioni sanitarie e le visite specialistiche, anche effettuate all'esterno, possono rendere compatibile la detenzione quando i trattamenti necessari siano assicurabili all'interno del circuito penitenziario; la misura alternativa è giustificata solo se le cure non sono concretamente attuabili in carcere.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
"occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi"
Imposizione di tutela della privacy: in caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi i dati identificativi del condannato, come disposto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
Massime di principio
- Per ottenere il differimento della pena o la detenzione domiciliare per motivi di salute occorre dimostrare che la patologia è grave e provoca conseguenze tali da rendere incompatibile la detenzione o richiede trattamenti che non possono essere adeguatamente garantiti nel circuito penitenziario.
- La valutazione è concreta e fattuale: il giudice verifica la documentazione clinica e l'effettiva capacità dell'istituto penitenziario di fornire monitoraggio e cure (anche tramite visite/consulenze esterne ai sensi dell'art. 11 O.P.). Non bastano allegazioni astratte sulla gravità della malattia.
- Il giudizio di incompatibilità richiede un accertamento rigoroso della situazione nosografica e del percorso terapeutico effettivamente praticato in carcere; se le cure e il monitoraggio in carcere sono adeguati, la richiesta sarà probabilmente respinta.
- Il ricorrente ha l'onere di provare che la prosecuzione della detenzione comporta un'aggravamento o una sofferenza che eccede l'inevitabile afflizione connessa all'esecuzione della pena.
- In sede di impugnazione in Cassazione la Corte verifica soprattutto la correttezza dell'applicazione del diritto e la congruità della motivazione, non procedendo a una semplice rivalutazione sommaria dei fatti e delle prove cliniche già valutate dal giudice di merito.
- Per aumentare le probabilità di accoglimento è utile produrre documentazione sanitaria aggiornata e dettagliata, eventuali perizie indipendenti che attestino l'impossibilità di cura in ambiente carcerario, e indicare specifici trattamenti o strutture di cui si avrebbe bisogno fuori dal carcere.
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