Cassazione Civile, Ordinanza n. 30043/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che nell'ordinanza precedente la condanna alle spese debba leggersi con l'aggiunta dell'attribuzione all'avvocato antistatario. Ha inoltre ordinato che la correzione sia annotata dalla Cancelleria sull'originale dell'ordinanza. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
L'avvocato della società vittoriosa nel precedente giudizio di legittimità ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che, pur avendo condannato la controparte al pagamento delle spese processuali in favore della società assistita, non aveva riportato nel dispositivo l'attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario. La richiesta riguardava dunque un'omissione meramente materiale del provvedimento sulle spese, da integrare con la formula di distrazione/attribuzione in favore del difensore. La Corte ha esaminato l'istanza alla luce dell'orientamento sulla distinzione tra errore di fatto revocatorio ed errore materiale, richiamando precedenti che ammettono la correzione quando sia stata omessa la pronuncia sulla distrazione delle spese richiesta dal difensore antistatario.
Norme richiamate
Il provvedimento è stato trattato come correzione di errore materiale del dispositivo, quindi emendabile con il rimedio della correzione senza riaprire il merito della decisione.
Cass. 24/07/2012, n. 12962
Richiamata per affermare che l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario integra errore materiale correggibile e non errore di fatto revocatorio.
Sezioni Unite, n. 16037/2010
Richiamata come precedente che riconosce l'esperibilità della correzione di errore materiale nel caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese richiesta dal difensore antistatario.
Cass. n. 12184 del 2020
Richiamata per escludere la liquidazione delle spese del procedimento di correzione.
Massime di principio
- L'omessa indicazione, nel dispositivo, della distrazione o attribuzione delle spese in favore del difensore antistatario, quando la relativa richiesta risulti ritualmente proposta, integra un errore materiale correggibile con il procedimento di correzione.
- L'errore materiale è distinto dall'errore di fatto revocatorio: ricorre il primo quando il provvedimento omette per svista una statuizione coerente con quanto già emerge dagli atti e dalla decisione, senza incidere sulla valutazione giuridica della controversia.
- Il giudice della correzione può integrare il dispositivo con la formula mancante quando la volontà decisoria sia chiaramente desumibile dal contesto del provvedimento e dagli atti di causa.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è di regola dovuta una autonoma regolazione delle spese, salvo diversa disciplina ricavabile dal caso concreto.
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