Sentenza del 15/12/2024 n. 32624 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava importazioni effettuate nel 2010 e nel 2011. L’Agenzia delle dogane aveva rettificato il valore dichiarato in dogana, sostenendo che dovessero esservi incluse le royalties dovute dalla CBA INTL. S.r.l. a Converse Inc. in base al contratto di licenza, e aveva richiesto maggiori diritti di confine, IVA all’importazione e sanzioni. Dopo le decisioni dei giudici tributari di primo grado e della Commissione tributaria regionale del Veneto, la Cassazione, con sentenza n. 15346/2019, aveva accolto in parte i ricorsi dei contribuenti e quello incidentale dell’Ufficio, rinviando la causa alla CTR. In sede di rinvio, la CTR del Veneto, con sentenza n. 804/05/2020, aveva annullato gli avvisi di rettifica e gli atti sanzionatori. L’Agenzia ha impugnato tale decisione in Cassazione con tre motivi: violazione dei limiti e dei vincoli del giudizio di rinvio ex art. 384 c.p.c.; apparente motivazione e violazione delle norme doganali sulla determinazione del valore in dogana; violazione delle medesime norme per avere, secondo l’Ufficio, applicato principi sopravvenuti nonostante il vincolo derivante dalla precedente pronuncia di Cassazione.
La decisione
Nel corso del giudizio di Cassazione, l’Agenzia delle dogane e le società controricorrenti hanno presentato congiuntamente rinuncia al ricorso e chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. La Corte, senza esaminare nel merito i tre motivi, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha compensato integralmente le spese. Non vi è quindi una decisione di merito della Cassazione sui motivi dell’Agenzia; resta non cassata, in questo giudizio, la sentenza della CTR di rinvio n. 804/05/2020 che aveva annullato gli atti impugnati.
Norme richiamate
Articoli 390 e 391 del codice di procedura civile
La rinuncia al ricorso ha determinato l’estinzione del giudizio di Cassazione. La Corte ha disposto la compensazione delle spese, come richiesto congiuntamente dalle parti.
Massime di principio
- Se le parti rinunciano congiuntamente al ricorso in Cassazione e chiedono la compensazione delle spese, la Corte può dichiarare estinto il giudizio senza decidere nel merito le censure proposte.
- La dichiarazione di estinzione non equivale a una pronuncia della Cassazione che conferma nel merito la decisione impugnata: significa che il ricorso non viene esaminato e la decisione di merito resta non cassata in quel giudizio.
- Quando il giudizio termina per rinuncia, non si possono ricavare dalla pronuncia principi sostanziali sulle questioni che il ricorso sollevava, in questo caso l’inclusione delle royalties nel valore doganale.
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