Cassazione Penale, Sentenza n. 16383/2026 del 06/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili impugnavano la sentenza di proscioglimento/assoluzione della Corte d'appello di Firenze per: 1) mancanza e contraddittorietà della motivazione sull'assoluzione per violazione di domicilio, rilevando che l'area (resede) era chiaramente delimitata e che il Leoncini aveva ordinato al Neri di uscire; sostenevano anche che l'errore non poteva ritenersi scusabile dato che Neri abitava nello stesso stabile e quindi conosceva la delimitazione della proprietà; 2) mancanza e contraddittorietà della motivazione sull'assoluzione per disturbo della quiete pubblica, contestando la valutazione che aveva ridotto la vicenda a un contrasto tra vicini e denunciando l'omissione di valutazione di dichiarazioni che riferivano rumori eccezionali e la reticenza di alcuni testi; 3) illegittimità della condanna delle parti civili alla rifusione delle spese processuali ex art. 541, comma 2, c.p.p., per mancanza di accertamento della "colpa" nella proposizione dell'azione civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo e secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché le censure chiedevano una rinnovata valutazione delle prove (vietata in sede di legittimità): la Corte d'appello aveva fornito argomentazione logica e congrua sulle contraddizioni probatorie e sull'impossibilità di escludere ogni ragionevole dubbio. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo: ai sensi dell'art. 541, comma 2, c.p.p., la parte civile è tenuta a rimborsare le spese processuali in caso di rigetto della domanda o di assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità, senza necessità di accertare una colpa soggettiva; la compensazione delle spese è comunque ammessa solo per "giustificati motivi", ora intesi alla luce della giurisprudenza costituzionale e civile come "gravi ed eccezionali ragioni" e deve essere motivata espressamente. Pertanto i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali (decisa il 13/03/2026).
Norme richiamate
art. 541, comma 2, cod. proc. pen.
Con la sentenza che rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno formulata dalla parte civile o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, salvo che ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale
La norma obbliga la parte civile, in caso di rigetto della domanda risarcitoria o di assoluzione per cause diverse dal vizio di imputabilità, a rimborsare le spese; non è necessario accertare una "colpa" soggettiva della parte civile. La possibilità di compensazione è prevista solo se esistono motivi giustificati che, secondo la giurisprudenza recente, devono essere valutati come "gravi ed eccezionali ragioni" e devono essere indicati espressamente in motivazione.
art. 91 e art. 92, cod. proc. civ.
Principio generale di soccombenza (art. 91 c.p.c.) e disciplina della compensazione delle spese (art. 92 c.p.c.)
La disciplina civile sul regime delle spese (principio victus victori) è richiamata come parametro interpretativo per l'art. 541 c.p.p.; la compensazione delle spese è ammessa in casi limitati (es. assoluta novità della questione o mutamento significativo della giurisprudenza), ora intesi come gravi ed eccezionali ragioni.
Sentenza Corte costituzionale n. 77 del 2018
La regolamentazione delle spese di lite è funzionale all'effettività della tutela giurisdizionale e ha riflessi sull'interpretazione delle norme processuali
La pronuncia ha contribuito a restringere la possibilità di compensazione delle spese e ha influenzato l'interpretazione di "giustificati motivi" in senso più rigoroso (gravità ed eccezionalità).
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone)
In cassazione non è consentita la rinnovata valutazione delle prove
La Corte ha confermato il principio che il ricorso per cassazione non può mirare a riesaminare i fatti o la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito, salvo vizio di motivazione o errori di diritto. Le doglianze che richiedono nuova valutazione probatoria sono inammissibili.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione della valutazione delle prove: i motivi che richiedono una nuova valutazione probatoria sono inammissibili; il ricorso deve puntare a questioni di diritto o a vizi di motivazione formale/giuridica.
- La parte civile che ottiene il rigetto della domanda risarcitoria o l'assoluzione dell'imputato è normalmente condannata a rimborsare le spese processuali ai sensi dell'art. 541, comma 2, c.p.p.; non è necessario accertare una colpa soggettiva della parte civile.
- La compensazione totale o parziale delle spese è eccezionale: i "giustificati motivi" di cui all'art. 541, comma 2, vanno interpretati alla luce dell'art. 92 c.p.c. e della giurisprudenza costituzionale come "gravi ed eccezionali ragioni", che devono essere motivate espressamente in sentenza.
- Una pluralità di testimonianze contraddittorie può legittimare l'assoluzione per mancanza della prova oltre ogni ragionevole dubbio; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione della credibilità dei testi.
- Se si ritiene che la decisione del giudice di merito abbia omesso argomentazioni cruciali o presenti contraddittorietà rilevanti di diritto, tali profili devono essere enunciati chiaramente nel ricorso per cassazione per superare l'obiezione di inammissibilità.
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