Cassazione Penale, Sentenza n. 10272/2022 del 23/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per difetto di motivazione relativa alla gravita' indiziaria, alle esigenze cautelari e alla scelta della misura custodiale. Il ricorrente contestava la sussistenza dell'associazione (senza valutare l'ipotesi alternativa di concorso nel reato continuato), l'assenza di una cassa comune e di un programma criminoso, la mancata indicazione del ruolo e del potere organizzativo di Tirendi. Sosteneva inoltre che la sua posizione fosse prevalentemente fiscale, che avesse fornito una versione non valutata dal Tribunale, che le falsita' documentali non fossero specificate e che le prove captative non fossero precisate; infine lamentava l'assenza di motivazione circa il pericolo di recidiva, dato il sequestro aziendale e il profilo soggettivo "positivo" dell'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (per parte generico e per parte con contenuto di merito). Ha ritenuto che le censure fossero, in larga parte, mera contestazione del merito delle valutazioni del giudice del merito e prive di un'adeguata organizzazione argomentativa rivolta ai punti decisivi dell'ordinanza impugnata. L'ordinanza di merito era stata ritenuta sufficientemente motivata: descriveva il meccanismo criminoso, le fonti di prova (in particolare le captazioni) e il ruolo attribuito all'indagato; quanto al pericolo di recidiva, il Tribunale avevo motivato che le relazioni personali e il ruolo professionale rendevano concreto il rischio, giustificando la custodia in carcere. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Indica la competenza del Tribunale quale giudice per le richieste di riesame delle misure cautelari; la pronuncia impugnata era resa nell'ambito di tale funzione
Disposizione richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e possibilità di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per la valutazione della colpa nell'inammissibilità e per giustificare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un sindacato di merito: le censure devono mirare alla struttura motivazionale della decisione e contenere una critica specifica, organizzata e puntuale; le contestazioni generiche o la semplice proposta di una lettura alternativa sono inammissibili
- Per valutare la gravita' indiziaria e le esigenze cautelari i giudici possono fondarsi su captazioni e su un quadro indiziario complessivo che ricostruisca il meccanismo criminoso; il ricorrente deve contestare punto per punto la valutazione probatoria per rendere efficace il gravame
- La sussistenza del pericolo di recidiva può essere motivata considerando le relazioni personali e il ruolo professionale nell'ambito dell'attivita' criminosa; il solo sequestro aziendale o la positiva condotta soggettiva non sono automaticamente idonei a escludere il pericolo se il Tribunale fornisce una motivazione concreta
- Quando si deduce difetto di motivazione sulla partecipazione associativa, è necessario proporre elementi specifici che dimostrino l'assenza di un programma criminoso, di una cassa comune o di poteri organizzativi, e non limitarsi a osservazioni generiche
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente rischia la condanna alle spese e, ove non emerga la mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto è opportuno valutare attentamente la fondatezza formale e sostanziale dell'impugnazione prima di proporla
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