Cassazione Civile, Sentenza n. 10988/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma in appello del decreto di inammissibilita' della domanda di concordato preventivo presentata dalla societa'. Contestava che il Tribunale e la Corte d'appello avessero errato nel qualificare il piano quale "concordato con continuita'" ai sensi dell'art. 186-bis L. fall., nonche' nella valutazione della presenza di un contratto di affitto d'azienda (cd. "affitto ponte") stipulato prima della domanda e della conformita' di talune clausole (diritto di prelazione) alle procedure competitive previste dall'art. 163-bis L. fall.. Denunciava inoltre vizi procedurali (mancata concessione di termine per integrazioni ai sensi dell'art. 162 L. fall., violazione del diritto di difesa) e sollevava questioni di incostituzionalita' degli articoli della legge fallimentare richiamati, per non vietare al giudice di mutare la qualificazione della procedura e per non imporre l'obbligo di comunicazione e termine per riformare il piano.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi. In particolare: (i) il potere del giudice di qualificare la domanda indipendentemente dalla nomen iuris attribuita dal debitore deriva dall'art. 112 c.p.c. e non da vizi di costituzionalita' delle norme impugnate; (ii) la mancata concessione del termine ex art. 162 L. fall. non e' censurabile in sede di legittimita' se non adeguatamente dedotta e documentata; (iii) sul punto sostanziale, ha confermato il principio secondo cui il concordato con continuita' aziendale ai sensi dell'art. 186-bis puo' applicarsi anche quando l'azienda e' stata gia' affittata a terzi prima della domanda (cd. continuita' indiretta), salvo che il piano non rispetti i requisiti di dettaglio richiesti (analisi costi/ricavi, risorse, attestazione di funzionalita'); (iv) ha rilevato l'incompatibilita' di clausole che attribuiscano diritti di prelazione in modo da circoscrivere le procedure competitive obbligatorie ex art. 163-bis. La ricorrente e' stata condannata a rimborsare le spese alla curatela e a versare il contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
comma 1; comma 2 lett. a) e b); comma 3; ultimo comma
La Corte interpreta l'art. 186-bis nel senso che il concordato con continuita' aziendale puo' comprendere anche ipotesi di continuita' indiretta quando l'azienda sia stata affittata a terzi (affitto ponte o puro); tuttavia il piano deve rispettare gli obblighi di dettaglio (analitica indicazione di costi e ricavi, risorse e attestazione di funzionalita') previsti dal comma 2
Le procedure competitive sono obbligatorie in caso di trasferimento dell'azienda o di rami d'azienda prima dell'omologazione, e la previsione di clausole contrattuali che attribuiscano prelazioni incompatibili con procedure competitive e' considerata difforme dalle disposizioni imperative dell'art. 163-bis
Attribuisce al Tribunale un potere discrezionale di assegnare un termine (non superiore a 15 giorni) per integrazioni al piano; l'omessa concessione del termine non richiede motivazione esauriente e non e' agevolmente censurabile in sede di legittimita' salvo adeguata deduzione e documentazione in tal senso
Richiamato in relazione alla possibilita' di presentare piani liquidatori e alla disciplina applicabile; la Corte ha valutato la corretta qualificazione della proposta concordataria alla luce della fattispecie sostanziale
sesto comma; terzo comma menzionato
Riferimenti alla domanda prenotativa e alla disciplina delle modalita' di presentazione e valutazione della domanda di concordato; la Corte osserva che l'assetto normativo e le successive modifiche non hanno espressamente escluso l'affitto d'azienda dall'ambito dell'art. 186-bis
comma 2 (menzionato nel ricorso)
Contestato dal ricorrente, ma la Corte non ha ritenuto necessario riesaminare il vizio in ragione dell'applicazione del principio della ragione piu' liquida e dell'inammissibilita' di alcuni motivi
La Corte ribadisce che il giudice ha il potere di qualificare la domanda indipendentemente dalla denominazione data dalle parti, individuando petitum e causa petendi in rapporto al bene della vita dedotto
art. 24 e art. 111 Cost.
Richiamati nella censura di illegittimita' costituzionale (diritto di difesa e giusto processo), ma la Corte li dichiara non rilevanti per gli aspetti sollevati o inammissibili per difetto di oggetto
art. 6 CEDU (richiamato via art. 117 Cost.)
Invocato dal ricorrente per violazione del diritto a un giusto processo; la Corte non ha accolto la censura ritenendola priva di rilevanza nel quadro processuale formato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Utilizzato per dichiarare l'esistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente
Massime di principio
- Il giudice puo' riqulificare la natura della domanda rispetto alla nomen iuris usata dal debitore: in sede di valutazione conta la causa petendi e il petitum, non l'etichetta formale applicata dalle parti.
- Il concordato con continuita' aziendale (art. 186-bis) puo' comprendere anche situazioni in cui l'azienda sia stata affittata a terzi prima della domanda (continuita' indiretta), ma il piano deve fornire analisi economico-finanziarie dettagliate e l'attestazione di funzionalita' richieste dalla norma.
- Le clausole contrattuali che attribuiscono diritti di prelazione o preferenze all'affittuario sono potenzialmente incompatibili con l'obbligo di procedure competitive previsto dall'art. 163-bis quando e' in gioco il trasferimento dell'azienda nell'ambito di procedure concorsuali.
- L'omessa concessione di un termine per integrazioni ai sensi dell'art. 162 l. fall. e' di regola esercizio di discrezionalita' del Tribunale e non e' facilmente impugnabile in Cassazione se non adeguatamente dedotta e documentata nel gravame.
- Se il piano di concordato non contiene l'analitica indicazione di costi, ricavi e modalita' di copertura richieste dall'art. 186-bis comma 2, lett. a) e b), puo' essere dichiarata l'inammissibilita' della proposta per non fattibilita' giuridica del piano.
- In impugnazioni di decisioni di merito basate sul principio della "ragione piu' liquida", i motivi non esaminati in primo grado possono risultare inaccessibili in Cassazione se non adeguatamente dedotti e documentati nel ricorso
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