Ordinanza n. 827/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento di mancato superamento della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio complessivo di punti 24,09 inferiore alla soglia minima di accesso alla prova scritta pari a punti 30,74, come risultante dal report analitico individuale della prova preselettiva rilasciato dall’Amministrazione; b) del provvedimento recante l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta della predetta procedura concorsuale, nel quale è esclusa la ricorrente, come pubblicato dall’Amministrazione all’esito della prova preselettiva (prot. 58754 del 19.12.2025), nonché delle successive integrazioni e/o rettifiche del medesimo elenco, come da atti successivamente adottati e allegati in giudizio (prot. 58996 in pari data); nonchè ulteriore avviso di “integrazione elenco ammessi prove scritte” del 30.12.2025. c) dei verbali della Commissione esaminatrice e del Cineca relativi alla predisposizione, somministrazione e valutazione della prova preselettiva, nella parte in cui hanno individuato come univocamente corrette le risposte ai quesiti nn. 4, 11,14, 17,26,31 e 56, con conseguente attribuzione della penalizzazione alla ricorrente; d) di ogni altro atto presupposto, consequenziale, successivo, collegato e comunque connesso ai provvedimenti sopra specificamente indicati, ivi inclusi, ove occorra: gli atti di approvazione degli esiti della prova preselettiva; gli atti di formazione e approvazione della graduatoria della preselettiva; gli atti organizzativi e applicativi che precludono alla ricorrente la partecipazione alla prova scritta del 19 e 20 gennaio 2026, nella parte in cui ledono la posizione giuridica soggettiva della ricorrente, con riserva di ulteriori motivi e integrazioni all’esito dell’acquisizione completa degli atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato superamento della prova preselettiva di un concorso pubblico per l'assunzione di 145 dirigenti tecnici, con esclusione dalla prova scritta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il punteggio di 24,09 conseguito nella prova preselettiva, inferiore alla soglia di 30,74 necessaria per l'ammissione alla prova scritta, nonché l'elenco degli ammessi e gli atti della Commissione esaminatrice e del Cineca relativi alla predisposizione, somministrazione e valutazione della prova. In particolare, ha contestato l'individuazione come univocamente corrette delle risposte ai quesiti nn. 4, 11, 14, 17, 26, 31 e 56, sostenendo l'illegittima penalizzazione derivante dalla valutazione delle proprie risposte. Ha inoltre impugnato gli atti di approvazione degli esiti e della graduatoria della preselettiva e gli atti organizzativi che le impedivano di partecipare alla prova scritta, con riserva di ulteriori motivi dopo l'acquisizione degli atti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le doglianze non presentassero adeguati profili di fondatezza, anche considerando il numero dei quesiti contestati e la distanza tra il punteggio conseguito dalla ricorrente, pari a 24,09, e la soglia di accesso, pari a 30,74. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che non era stato dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile, poiché, in caso di eventuale esito favorevole del giudizio di merito, sarebbero state possibili prove suppletive o altre misure ripristinatorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo al fumus boni iuris e al periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la distanza significativa tra il punteggio conseguito in una prova preselettiva e la soglia minima di ammissione, unitamente al numero dei quesiti contestati, può concorrere a escludere un adeguato fumus boni iuris delle doglianze sulla valutazione della prova.
- Il periculum in mora non è ravvisabile quando l’esclusione da una prova concorsuale può essere eventualmente compensata, in caso di esito favorevole del giudizio di merito, mediante prove suppletive o altre misure ripristinatorie, salva la concreta dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile.
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