Cassazione Penale, Ordinanza n. 30732/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Corte)
La controversia
La pronuncia non decide sul merito di un nuovo ricorso, ma corregge un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 184/2026 del 29 gennaio 2026. In quella decisione la Corte aveva annullato con rinvio l'ordinanza impugnata e, per il giudizio di rinvio, aveva indicato per errore la Corte di appello di Salerno invece della Corte di appello di Napoli, che era invece il giudice di rinvio corretto secondo l'art. 634, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen., in applicazione dei criteri di cui all'art. 11 cod. proc. pen. La Corte interviene quindi d'ufficio, senza formalità di procedura ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., per rettificare l'indicazione del giudice di rinvio.
La decisione
La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 184/2026 del 29/01/2026, depositata il 09/03/2026, e nel relativo dispositivo trascritto nel ruolo d'udienza, sostituendo la formula "rinvia per il giudizio di revisione alla Corte di appello di Salerno" con "rinvia per il giudizio di revisione alla Corte di appello di Napoli". Si tratta di una correzione formale, priva di incidenza sul merito della precedente decisione di annullamento con rinvio.
Norme richiamate
art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.
senza formalità di procedura
consente la correzione dell'errore materiale nella pronuncia di legittimità senza seguire formalità procedurali, quando l'errore sia meramente materiale.
art. 634, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen.
indica il corretto giudice di rinvio per il giudizio di revisione.
richiamato come criterio per l'individuazione del giudice competente al rinvio.
Massime di principio
- Il mero errore materiale contenuto nel dispositivo di una sentenza di cassazione può essere corretto d'ufficio, anche senza formalità di procedura, quando la correzione non comporti una rivalutazione del merito ma solo la rettifica di un dato testuale.
- Quando nel dispositivo sia erroneamente indicato il giudice di rinvio, la correzione deve limitarsi alla sostituzione dell'indicazione sbagliata con quella corretta, senza incidere sul contenuto sostanziale dell'annullamento con rinvio.
- Nei giudizi di revisione, l'individuazione del giudice di rinvio deve avvenire secondo i criteri di competenza richiamati dalla disciplina processuale; un'indicazione diversa e contrastante con tali criteri integra un errore materiale emendabile.
Come è indicizzato
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