Cassazione Penale, Sentenza n. 47594/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza della Suprema Corte che aveva rigettato l'impugnazione contro l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro di rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (carcere e arresti domiciliari) nell'ambito di un procedimento penale per minaccia, lesioni e tentato omicidio in danno di Antonio Berlingieri. Il ricorrente denunciava un errore di fatto della Corte di cassazione, sostenendo di essersi immediatamente difeso e che le dichiarazioni della figlia e di Berlingieri erano inattendibili, deducendo che il materiale probatorio avrebbe dimostrato la sua estraneità. Segnalava altresì la discrepanza con il coimputato Efraim Iorno, al quale era stato riconosciuto l'indennizzo con lo stesso materiale probatorio. Ha inoltre depositato motivi aggiunti sostenendo che le sentenze di rigetto dell'indennizzo sono parificabili a condanne ai fini dell'art. 625-bis c.p.p. (per la legittimazione a proporre lo straordinario) e, in subordine, ha chiesto la correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 130 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che l'art. 625-bis c.p.p. consente lo straordinario per correzione di errore materiale o di fatto solo a favore del "condannato" e che tale status deve riferirsi al procedimento cui il ricorso attiene. Il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione è di natura civilistica e, pertanto, lo strumento straordinario previsto dall'art. 625-bis è precluso. Il Collegio ha richiamato precedenti giurisprudenziali che confermano questo limite e ha escluso l'applicabilità dell'indirizzo isolato invocato dal ricorrente. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
E' ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione.
La norma limita la legittimazione a proporre il ricorso straordinario al "condannato"; tale qualifica deve riferirsi al procedimento cui attiene il ricorso (qui il procedimento di riparazione), pertanto non è ammesso lo straordinario per i soggetti non 'condannati' nel procedimento di cui si chiede la correzione.
Norma sulla correzione di errori materiali; richiamata dal ricorrente in subordine, ma il rimedio non è applicabile se il ricorso straordinario risulta inammissibile per mancanza di legittimazione.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dal Collegio per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis è riservato al soggetto che rivesta lo status di "condannato" nel procedimento cui il ricorso si riferisce: la qualifica deve riguardare il sub-procedimento impugnato, non il procedimento penale originario.
- Le domande di riparazione per ingiusta detenzione hanno natura civilistica/indennitaria; perciò lo straordinario previsto dall'art. 625-bis è generalmente inapplicabile a chi non sia condannato nel procedimento di cui si chiede la correzione.
- La correzione di errori materiali (art. 130 c.p.p.) è un rimedio diverso e subordinato: non può supplire all'assenza dei presupposti di legittimazione richiesti per lo straordinario.
- Divergenze tra decisioni rese a carico di coimputati (es. uno indennizzato e l'altro no) non rendono automaticamente ammissibile lo straordinario; vanno valutati i rimedi ordinari e le specifiche legittimazioni del soggetto che impugna.
- Prima di proporre ricorsi straordinari verificare attentamente la legittimazione soggettiva e il tipo di procedimento impugnato per evitare l'inammissibilità e la conseguente condanna alle spese e sanzioni ex art. 616 c.p.p.
- La giurisprudenza su casi particolari (es. soggetti condannati poi assolti per revisione) è talora divergenze: possibilità teorica di estensione della legittimazione in casi estremi, ma richiede valutazione caso per caso e non garantisce automatico accoglimento.
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