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Ordinanza

Ordinanza n. 781/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - degli atti della procedura di affidamento dei servizi di TPL di competenza dell’Agenzia del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia – Lotti 1, 2, 3, 4 – CUP C89I26000520005 – CIG Lotto 1 - BB4D8109CD; CIG Lotto 2 - BB4D811AA0; CIG Lotto 3 - BB4D812B73; CIG Lotto 4 - BB4D813C46, e in particolare: - della determinazione dirigenziale n. 44/2026 del 30 aprile 2026 – decisione a contrarre; - del bando di gara OJ S 86/2026 05/05/2026; - del disciplinare di gara; - dell’Allegato 7 – Condizioni Minime di Qualità e Penali; - dell’Allegato 12 – Linee Guida PEF e Matrice dei Rischi; - dell’Allegato 13 – Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione con i relativi allegati; - dell’Allegato 18 – Offerta economica; - dello schema di contratto di servizio; - dell’Allegato E – Criteri di valutazione dei passeggeri paganti; - dell’Allegato G – Sistema di Monitoraggio e Piano di Accesso al Dato; - della relazione di affidamento; - di ogni atto presupposto, conseguente e connesso.

Giustizia amministrativa202602200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale relativi ai lotti 1, 2, 3 e 4, inclusi decisione a contrarre, bando, disciplinare e documentazione di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, gli atti della procedura di affidamento dei servizi di TPL dell’Agenzia del bacino territoriale indicato. Le censure riguardavano, in particolare, clausole del bando ritenute immediatamente escludenti, requisiti di partecipazione reputati irragionevoli, sproporzionati o discriminatori rispetto all’oggetto e alla struttura dell’affidamento, nonché clausole relative alla formulazione dell’offerta economica, che secondo la ricorrente avrebbero reso estremamente difficile o sostanzialmente impossibile presentare un’offerta remunerativa. La ricorrente ha inoltre dedotto l’urgenza della tutela cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che le clausole contestate come immediatamente escludenti non apparissero, in astratto, direttamente impeditive della partecipazione, non ponendo le imprese nell’impossibilità di presentare un’offerta ammissibile. I requisiti di partecipazione non sono stati ritenuti, allo stato, manifestamente irragionevoli, sproporzionati o discriminatori, considerati l’oggetto e l’importanza dell’affidamento, la strutturazione del servizio prescelta dall’Agenzia e i limiti del sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali della stazione appaltante. Quanto alle clausole economiche, la ricorrente non ha fornito elementi specifici e concreti idonei a dimostrare, oltre la normale alea contrattuale, una difficoltà estrema o una sostanziale impossibilità di formulare un’offerta remunerativa. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché il termine per il ricevimento delle offerte era fissato al 30 settembre 2026 e l’Agenzia aveva dichiarato di essere prossima a prorogarlo di trenta giorni. Nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l’interesse alla prosecuzione della gara. Le spese della fase cautelare sono state compensate; la trattazione del merito sarà fissata nei termini di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha verificato sommariamente il fumus e il periculum e ha respinto la domanda cautelare.

  • art. 57 c.p.a.

    Ha costituito la base normativa per la compensazione delle spese della fase cautelare.

  • art. 120, comma 6, c.p.a.

    Richiamato per la fissazione dell’udienza di trattazione del ricorso nel merito nei termini previsti per il rito relativo alle procedure di affidamento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione degli atti di gara richiede una delibazione favorevole sia sulla plausibile fondatezza delle censure sia sull’esistenza di un periculum in mora qualificato; la mancanza di uno dei due presupposti è sufficiente a respingere l’istanza.
  • Le clausole di gara possono essere qualificate come immediatamente escludenti, ai fini della loro impugnazione immediata, solo quando risultino direttamente e astrattamente impeditive della partecipazione o della presentazione di un’offerta ammissibile; non è sufficiente la mera contestazione della loro onerosità o difficoltà applicativa.
  • La contestazione cautelare dei requisiti di partecipazione non conduce alla sospensione della gara in assenza di una manifesta irragionevolezza, sproporzione o discriminazione, dovendosi rispettare l’ambito di discrezionalità della stazione appaltante nella conformazione dell’assetto della procedura e del servizio affidato.
  • La normale alea contrattuale non dimostra, di per sé, l’impossibilità di formulare un’offerta remunerativa; occorrono elementi specifici e concreti dai quali emerga una difficoltà estrema o una sostanziale impossibilità economica.
  • Il periculum in mora è escluso quando il termine per la presentazione delle offerte non sia imminente e l’eventuale prosecuzione della gara non determini un pregiudizio cautelare concreto e attuale; nel bilanciamento degli interessi può prevalere l’interesse pubblico alla prosecuzione della procedura.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieClausole escludenti e impugnazione immediata
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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