Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19803/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva condannato per evasione. Con il primo motivo ha censurato la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, sostenendo in sostanza l'insussistenza del dolo. Con il secondo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, lamentando l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era manifestamente infondato perché non si confrontava con la motivazione di merito della Corte territoriale, che aveva già esaminato in modo puntuale e logico la questione dell'elemento soggettivo. Ha inoltre ritenuto aspecifico il secondo motivo, poiché non si confrontava con le argomentazioni, corrette e non illogiche, del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    individua il reato di evasione, oggetto della condanna impugnata.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente dal motivo sul trattamento sanzionatorio, in relazione alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ne conferma il mancato riconoscimento in assenza di censure specifiche e confrontate con la motivazione di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che contesti l'elemento soggettivo del reato è inammissibilmente generico o manifestamente infondato se non si confronta con la motivazione di merito che abbia già scrutinato puntualmente e logicamente la questione.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio, compresa quella relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, deve misurarsi con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione; in difetto di specifica critica alle argomentazioni svolte, il motivo è aspecifico e non scrutinabile nel merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.