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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5230/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto due dichiarazioni di ricusazione avverso i magistrati dei collegi assegnatari dei procedimenti n. 12474/2018 e n. 4426/2022, deducendo che i giudici avrebbero già manifestato un convincimento di colpevolezza (avendo dichiarato la prescrizione in luogo dell'assoluzione per talune imputazioni), con conseguente violazione del principio di risoluzione del dubbio "in bonam partem" (richiamando l'art. 6 della Direttiva UE n. 343/16) e con pregiudizio per le residue posizioni processuali. I ricorrenti contestavano altresì la valutazione della prova e l'eventuale impiego della pronuncia di prescrizione come manifestazione di insufficienza della prova a discarico. Hanno inoltre dedotto che le istanze fossero tempestive e regolarmente depositate.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che entrambe le dichiarazioni di ricusazione fossero tardive rispetto ai termini stabiliti dall'art. 38 cod. proc. pen. (la prima non depositata entro l'udienza nella quale fu pronunciata la sentenza di proscioglimento/proscioglimento per prescrizione; la seconda oltre i tre giorni dalla conoscenza della causa di ricusazione). Ha inoltre qualificato i motivi come eccentrici e manifestamente infondati: le censure attengono alla valutazione di merito e a ipotetici profili d'impugnazione della sentenza, non a cause di ricusazione; la separazione delle posizioni ex art. 18 cod. proc. pen. giustifica valutazioni distinte per ciascuna fattispecie, e la dichiarazione di prescrizione non equivale a una manifestazione preventiva di colpevolezza rispetto alle residue imputazioni. Il ricorso che richiamava la sentenza delle Sezioni Unite (Lapelosa) è stato ritenuto inapplicabile alla fattispecie. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e, ciascuno, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen. (ricusazione)

    Stabilisce termini e modalità per proporre la dichiarazione di ricusazione; la Corte ha ritenuto le istanze tardive rispetto ai termini (udienza di pronuncia e tre giorni dalla conoscenza della causa).

  • art. 18 cod. proc. pen. (separazione delle posizioni)

    Consente la separazione delle posizioni processuali quando l'istruttoria per alcune si è esaurita; la Corte ha ritenuto che la separazione giustificasse autonome valutazioni sulle residue condotte, escludendo che la prescrizione di alcune fattispecie presupponga un convincimento pregiudizievole per altre.

  • art. 37 cod. proc. pen. (medesimo fatto)

    Richiamato dalla Corte per escludere che le condotte residue fossero il 'medesimo fatto' rispetto a quelle dichiarate prescritte, dunque non si applicava la correlazione invocata dai ricorrenti.

  • art. 129 cod. proc. pen. (provvedimenti di proscioglimento/assoluzione)

    Citato per ricostruire l'esito del processo originario (assoluzione per taluni reati) e distinguere le pronunce meritorie dalle cause di ricusazione.

  • Direttiva UE n. 343/2016, art. 6 (diritto alla presunzione d'innocenza / risoluzione del dubbio)

    Richiamata dai ricorrenti per sostenere che il dubbio dovesse risolversi in bonam partem; la Corte ha però ritenuto che non fosse dimostrata una preclusione della prova liberatoria né una concreta violazione del principio che giustificasse la ricusazione.

  • Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021 (Rv. 281591) - giurisprudenza

    Richiamata dalla Corte per confermare che la separazione delle posizioni giustifica valutazioni autonome e che l'atto di separazione non configura di per sé una manifestazione di convincimento pregiudizievole.

  • Sez. U. n. 25951 del 24/02/2022 (Lapelosa) - giurisprudenza richiamata dai ricorrenti

    La Corte ha ritenuto la pronuncia delle Sezioni Unite non applicabile alla fattispecie (riguarda il procedimento di prevenzione) e quindi non idonea a sostenere la tempestività o fondatezza delle istanze di ricusazione nel caso concreto.

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione deve essere proposta tempestivamente: in udienza, se la causa di ricusazione è nota in quel momento, o entro i termini brevi previsti dall'art. 38 (tre giorni dalla conoscenza della causa), altrimenti è dichiarata tardiva e inammissibile.
  • I motivi di ricusazione devono concernere fatti che rendano il giudice parzialmente pregiudicato o portino a fondati elementi di incompatibilità soggettiva; le critiche alla valutazione del merito o i profili impugnatori della sentenza non costituiscono di per sé validi motivi di ricusazione.
  • La separazione delle posizioni processuali ex art. 18 giustifica autonome valutazioni sulle diverse fattispecie: la dichiarazione di prescrizione per alcune imputazioni non implica automaticamente un convincimento di colpevolezza per le altre.
  • Le formalità procedurali (deposito in cancelleria, modalità di sottoscrizione e proposta personale della dichiarazione) sono rilevanti: il mancato rispetto può determinare l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione.
  • I precedenti giurisprudenziali vanno valutati rispetto alla loro stretta portata: una pronuncia delle Sezioni Unite può non essere applicabile se riguarda istituti o procedure diverse (es. procedimento di prevenzione) rispetto al caso sottoposto.
  • La mera insoddisfazione per la valutazione della prova a discarico non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un pregiudizio del giudice; occorrono elementi concreti di parzialità o comportamento incompatibile.

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