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Ordinanza

Ordinanza n. 535/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del decreto dirigenziale n. 12506 del 5 giugno 2026 della Regione Toscana; -della Relazione finale della Regione Toscana del 27 maggio 2026; -del provvedimento prot. n. 0369663 del 14 maggio 2026 con cui la Regione Toscana ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di sostegno presentata dalla Cooperativa Agricola Montemercole - Società Agricola Cooperativa.

Giustizia amministrativa202601337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dirigenziale regionale, relazione finale e comunicazione dei motivi ostativi relativi al rigetto della domanda di sostegno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa agricola ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il decreto dirigenziale regionale, la relazione finale e la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di sostegno presentata alla Regione Toscana. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le questioni giuridiche sottese al ricorso richiedono l'approfondimento proprio della fase di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ha ritenuto che le questioni giuridiche prospettate necessitino di un approfondimento incompatibile con la fase cautelare e, soprattutto, che dagli atti impugnati non derivi un pregiudizio grave e irreparabile. In particolare, la Regione ha accantonato somme destinate a coprire gli importi eventualmente spettanti alla cooperativa in caso di esito favorevole del giudizio di merito; tale circostanza esclude, allo stato, il periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito non è stato definito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile; la domanda è stata respinta perché le questioni necessitano di approfondimento nel merito e non è stato ravvisato un periculum in mora, anche in ragione dell'accantonamento delle somme da parte della Regione.

Massime di principio

  • La tutela cautelare nel processo amministrativo può essere negata quando le questioni giuridiche prospettate richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, ferma la necessità di esaminarle nel giudizio di merito.
  • L'accantonamento, da parte dell'amministrazione, delle somme eventualmente spettanti al ricorrente in caso di esito favorevole del giudizio di merito può escludere il pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la concessione della sospensione cautelare.
  • La mera contestazione di atti amministrativi non comporta automaticamente la sospensione della loro efficacia: occorre dimostrare la sussistenza dei presupposti cautelari previsti dall'art. 55 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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