Sentenza n. 3105/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 20662/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l'esclusione dal concorso per giudizio di non idoneità psico-fisica dovuto a deficit della forza muscolare
Esito
Favorevole al resistente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato era stato escluso dal concorso per l'assunzione di 1650 Allievi della Polizia di Stato a seguito del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica il 13 febbraio 2024, sulla base di valori di forza muscolare ritenuti inferiori ai parametri normativi. In primo grado il candidato aveva contestato l'attendibilità dell'accertamento, producendo una certificazione di una struttura sanitaria pubblica, rilasciata pochi giorni dopo la visita concorsuale, con valori significativamente superiori e idonei. Il TAR aveva disposto una verificazione, eseguita dalla Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare, che aveva confermato valori compatibili con l'idoneità. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo violazione della par condicio competitorum e del principio tempus regit actum, sostenendo che la verificazione avesse costituito una nuova valutazione dell'idoneità, svolta oltre tre mesi dopo l'accertamento concorsuale e in condizioni potenzialmente mutate, anziché verificare l'eventuale errore metodologico della Commissione medica. Ha inoltre dedotto l'assenza di elementi dimostrativi di una metodologia concorsuale errata o difforme dalla normativa e un difetto motivazionale della sentenza per non avere considerato la possibile modificabilità della forza muscolare mediante allenamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha chiarito che l'accertamento dei requisiti di forza muscolare costituisce un accertamento tecnico di dati oggettivi, non una valutazione caratterizzata da discrezionalità tecnica insindacabile. I parametri normativi richiedono, per i candidati di sesso maschile, una forza dell'arto dominante pari ad almeno 40 kg, con una tolleranza del 10% derivante dagli strumenti di misurazione, sicché è sufficiente un valore pari o superiore a 36 kg in almeno uno dei due arti. Il giudice può disporre approfondimenti istruttori quando il candidato contesti in modo serio e specifico l'attendibilità dell'accertamento sanitario. Nel caso concreto, la certificazione della struttura sanitaria pubblica, rilasciata pochi giorni dopo la visita concorsuale, attestava valori sostanzialmente doppi rispetto a quelli rilevati dalla Commissione concorsuale e superiori alla soglia minima; tale elemento costituiva un serio indice di macroscopica erroneità. La verificazione successiva non ha rappresentato una nuova valutazione irrilevante, ma ha confermato l'inattendibilità dell'accertamento originario, mediante visita collegiale svolta secondo la direttiva tecnica applicabile. Il giudice ha quindi ritenuto dimostrato il travisamento di fatto commesso dall'amministrazione e l'illegittimità dell'esclusione. Le spese del grado d'appello sono state compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
artt. 1 e 3 e allegato A d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207
La disciplina individua i parametri fisici di forza muscolare richiesti per l'ammissione ai concorsi; per i candidati di sesso maschile è previsto un valore di almeno 40 kg, con adeguamento dei valori strumentali fino al 10%, sicché è sufficiente un valore pari o superiore a 36 kg in almeno uno dei due arti.
art. 3, comma 1, tabella A d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207
È stato il riferimento normativo utilizzato dalla Commissione medica per formulare il giudizio di non idoneità per deficit della forza muscolare.
art. 3, comma 2 d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207
Consente una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento.
Hanno costituito la base normativa per la verificazione disposta dal TAR al fine di accertare la sussistenza della condizione di non idoneità.
La tutela giurisdizionale è sempre «piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo».
La tutela piena ed effettiva consente di sottoporre a controllo giurisdizionale anche gli accertamenti sanitari amministrativi.
principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo
Impone che il candidato possa contestare effettivamente l'accertamento sanitario e ottenere gli approfondimenti istruttori necessari, in posizione di parità rispetto all'amministrazione.
Massime di principio
- Gli accertamenti sanitari compiuti nell'ambito di una procedura concorsuale per verificare requisiti psico-fisici costituiscono accertamenti tecnici di dati oggettivi e sono sindacabili dal giudice amministrativo, non potendo essere considerati insindacabili valutazioni di discrezionalità tecnica.
- Quando il candidato contesta in modo serio, specifico e circostanziato l'attendibilità dell'accertamento sanitario concorsuale, il giudice deve disporre gli approfondimenti istruttori necessari, anche mediante verificazione, per garantire una tutela piena ed effettiva e la parità delle armi processuali.
- Il requisito psico-fisico deve sussistere al momento della visita medica concorsuale; tuttavia, una verificazione successiva è utilizzabile per dimostrare l'erroneità dell'accertamento originario quando il candidato fornisca elementi probatori idonei a collegare l'esito successivo alla situazione esistente durante il concorso.
- Una certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica pochi giorni dopo l'accertamento concorsuale, recante valori significativamente e anormalmente superiori a quelli rilevati dalla commissione, costituisce un serio indice dell'inattendibilità o dell'erroneità macroscopica della valutazione originaria.
- La verificazione successiva non viola la par condicio competitorum né il principio tempus regit actum quando non introduce una nuova valutazione autonoma dell'idoneità, ma accerta l'attendibilità dell'originario dato tecnico alla luce di contestazioni specifiche e di elementi probatori prossimi temporalmente alla visita concorsuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 867/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 868/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 869/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 870/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 871/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 872/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →