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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38712/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale deducendo un unico motivo di ricorso, fondato sull'asserita illogicità del provvedimento nella parte in cui aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., come introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. Secondo la prospettazione difensiva, la disposizione avrebbe illegittimamente circoscritto la diminuzione di pena in caso di mancata impugnazione ai soli procedimenti definiti con rito abbreviato, escludendo i giudizi ordinari.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, richiamando un precedente di legittimità che ha già escluso la violazione degli artt. 3 e 111 Cost. e ha qualificato la scelta legislativa come discrezionale e non irragionevole, in ragione della natura deflattiva del rito abbreviato. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

    riduzione di pena in caso di mancata impugnazione

    La riduzione premiale è prevista solo per i procedimenti definiti con rito abbreviato; l'esclusione dei giudizi ordinari non è irragionevole né arbitraria.

  • art. 24 d.lgs. n. 150 del 2022

    Ha introdotto la disposizione dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 3 Cost.

    La limitazione del beneficio al rito abbreviato non viola il principio di uguaglianza.

  • art. 111 Cost.

    La disciplina non contrasta con il principio del giusto processo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. nella parte in cui riconosce la riduzione di pena per mancata impugnazione ai soli imputati giudicati con rito abbreviato, poiché si tratta di una scelta discrezionale del legislatore coerente con la funzione deflattiva del rito.
  • La disparità di trattamento tra imputati che abbiano definito il processo con rito abbreviato e imputati giudicati con rito ordinario non è, di per sé, irragionevole, quando sia giustificata da una finalità premiale collegata alla natura del rito.
  • La proposizione di un ricorso fondato esclusivamente su una questione costituzionale già ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza di legittimità può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, in assenza di cause di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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