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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31639/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che il dispositivo dell'ordinanza precedente debba leggersi nel senso che la condanna alle spese di legittimità è pronunciata in favore del difensore dichiaratosi antistatario, Avv. Coppola Luciano, anziché in favore della controricorrente. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Nel precedente provvedimento della Corte di cassazione era stata disposta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della controparte, ma non era stata inserita la distrazione delle spese in favore del difensore che aveva dichiarato di averle anticipate e di non averle riscosse. Il difensore ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza n. 9814/2024, sostenendo che la propria richiesta di distrazione risultava dal controricorso e che l'omissione fosse emendabile con il procedimento di correzione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese è correggibile ex artt. 287 e 391-bis c.p.c.; ha inoltre ricordato che nel procedimento di correzione non possono essere pronunciate statuizioni sulle spese del relativo incidente, perché si tratta di un procedimento di natura amministrativa privo di una parte soccombente in senso proprio.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione dell'omissione relativa alla distrazione delle spese può essere effettuata mediante il procedimento di correzione degli errori materiali.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Anche nel giudizio di legittimità il rimedio per l'errore materiale sul capo relativo alla distrazione delle spese è il procedimento di correzione.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese processuali integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 391-bis c.p.c.
  • Il difensore è legittimato a proporre il ricorso per correzione quando, nel corso del giudizio, abbia formulato una specifica richiesta di distrazione delle spese; tale richiesta può ritenersi validamente proposta anche se non sia stata espressamente ribadita la dichiarazione di anticipazione e mancata riscossione degli onorari.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa una statuizione sulle spese del relativo incidente, perché si tratta di un procedimento di natura amministrativa e non contenziosa, privo di una parte soccombente in senso proprio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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