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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35799/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputata ha proposto ricorso contro la sentenza del 5 dicembre 2025 della Corte d’appello di Roma, che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato di acqua potabile sottratta, mediante mezzo fraudolento, all’ente erogatore. Con un unico motivo ha denunciato l’erronea applicazione della legge penale per la mancata concessione dell’attenuante del danno di lieve entità. La Corte ha ritenuto il motivo generico e meramente reiterativo di quanto già dedotto in appello, osservando che la Corte territoriale aveva escluso motivatamente la lieve entità in ragione della protrazione per un tempo indeterminato della sottrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era formulato in modo generico e riproponeva doglianze già esaminate e disattese in appello. Ha inoltre richiamato il criterio per cui, ai fini dell’attenuante prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4, c.p., il danno deve essere lievissimo, pressoché irrisorio, e ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d’appello, che aveva escluso tale requisito considerando la durata indeterminata della sottrazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 4, c.p.

    il danno da reato, per essere ritenuto di lieve entità sì da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., deve essere lievissimo, pressoché irrisorio

    L’attenuante del danno di lieve entità richiede un danno lievissimo, pressoché irrisorio; nel caso concreto la protrazione per tempo indeterminato della sottrazione è stata ritenuta incompatibile con tale requisito.

Massime di principio

  • L’attenuante del danno di lieve entità prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4, c.p. presuppone che il danno sia lievissimo, pressoché irrisorio.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione formulato in modo generico e meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e disattese con motivazione adeguata.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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