Cassazione Penale, Ordinanza n. 04632/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguarda un'istanza proposta in sede esecutiva per ottenere il riconoscimento della continuazione tra pi f9 reati gi e0 oggetto di condanna, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, c.p. Il tribunale di Pisa ha escluso l'unicit e0 del disegno criminoso valorizzando la distanza temporale tra i fatti e la disomogeneit e0 delle violazioni, ritenendo che tali elementi fossero pi f9 compatibili con una generale propensione a delinquere che con un programma criminoso unitario. Nel ricorso per cassazione il condannato ha censurato tale valutazione in modo sostanzialmente confutativo e generico, chiedendo una nuova lettura dei medesimi elementi gi e0 esaminati dal giudice dell'esecuzione, senza indicare specifiche circostanze di fatto trascurate o erroneamente apprezzate e senza dimostrare che, sin dal primo reato, i successivi fossero stati almeno nelle linee essenziali gi e0 programmati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato in modo lineare e congruo l'esclusione della continuazione, fondandola su distanza temporale e disomogeneit e0 dei reati; il ricorrente, invece, si era limitato a contestare in termini generici e meramente valutativi tale apprezzamento, senza individuare un vizio specifico della motivazione o un fatto decisivo omesso. Conseguentemente, il ricorrente e8 stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose"
La continuazione richiede un medesimo disegno criminoso preesistente, non la semplice tendenza a delinquere o un programma di vita criminale indeterminato; occorre che i reati successivi siano stati programmati almeno nelle linee essenziali sin dal primo fatto.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone la prova di un disegno criminoso unitario e preordinato, formato prima o al momento del primo reato, non essendo sufficiente la mera abitualit e0 criminosa o la propensione a delinquere.
- Ai fini dell'identit e0 del disegno criminoso possono rilevare indici come omogeneit e0 delle violazioni, contiguit e0 temporale, analogia del modus operandi e costante compartecipazione di soggetti, ma tali elementi devono essere concreti e significativi; non occorre la loro contemporanea presenza, purch e9 nel complesso dimostrino l'unitariet e0 del programma delittuoso.
- L'apprezzamento sulla sussistenza della continuazione e8 rimesso al giudice di merito e non e8 sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua, senza vizi logici o travisamento dei fatti.
- In sede di legittimit e0, il ricorso e8 inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di censure confutative o nella richiesta di una nuova valutazione del merito, senza indicare uno specifico elemento di fatto trascurato o mal valutato dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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