Ordinanza n. 1356/2026 - Catania, Sezione 1
per la liquidazione del compenso al commissario ad acta nominato da questa Sezione con sentenza n. 729/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di liquidazione del compenso al commissario ad acta, nella parte relativa alla decurtazione del compenso e delle spese rimborsabili
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il commissario ad acta ha depositato un’istanza qualificata dal giudice come sostanziale opposizione al decreto presidenziale che aveva liquidato in suo favore € 4.081,94, ponendo il pagamento a carico del Comune. L’istanza contestava la decurtazione sia del compenso richiesto sia delle spese di cui era stato domandato il rimborso. La questione consisteva nell’individuare il rimedio esperibile e il giudice munito di giurisdizione sulle contestazioni relative alla liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il reclamo, ritenendo che l’istanza costituisse un’opposizione avverso il decreto di pagamento emesso in favore di un ausiliario del magistrato. Il commissario ad acta riveste tale natura e, contro il decreto di liquidazione, il rimedio applicabile è l’opposizione prevista dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002. In base al principio affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ogni contestazione sulla liquidazione del compenso deve essere proposta con tale opposizione e la relativa controversia appartiene comunque alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR, essendo privo di giurisdizione, non ha quindi esaminato nel merito la richiesta di integrazione. Nulla sulle spese, per omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del Comune obbligato.
Norme richiamate
Le contestazioni del beneficiario contro il decreto di pagamento del compenso dell’ausiliario del magistrato, incluso il commissario ad acta, devono essere proposte mediante opposizione davanti al giudice ordinario.
Massime di principio
- Il commissario ad acta, in quanto ausiliario del magistrato, è soggetto alla disciplina prevista per il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari giudiziari.
- Ogni contestazione relativa alla liquidazione del compenso spettante a un commissario ad acta deve essere proposta mediante l’opposizione prevista dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, anche quando il decreto di liquidazione sia stato emesso nell’ambito di un giudizio amministrativo.
- Un’istanza diretta a ottenere l’integrazione o la modifica del decreto di liquidazione del compenso deve essere qualificata sostanzialmente come opposizione, indipendentemente dalla denominazione utilizzata dalla parte.
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